IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini di una corretta attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, punto 3, punto C, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di proce- dure sostitutive; d) per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; e) per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilita'. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, definisce la procedura ed il contenuto delle intese, degli accordi e dei contratti di programma di cui al comma 1, ed approva, su proposta dei Ministri interessati, i singoli accordi e contratti di programma da stipulare.