IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' delle funzioni svolte presso  pubbliche  amministrazioni,
in posizione di comando, dal personale dipendente  da  enti  pubblici
trasformati in societa' per azioni; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  5,
convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' differito al 30 giugno 1994 il termine di sei  mesi  previsto
dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  5,  convertito
dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per  la  proroga  del  comando  del
personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in  societa'  di
diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e  degli
articoli  15  e  18  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,  n.  359,
nonche' dalle societa' da essi controllate. 
  2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia  dirette  ad
assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui  alla
legge 13 luglio 1993, n. 221.