IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
interpretazione autentica delle disposizioni in materia di decorrenza
giuridica delle nomine del personale della scuola da effettuare sulla
base di graduatorie nazionali ad esaurimento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro e per la funzione pubblica; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 8- bis del  decreto-legge  6  agosto  1988,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e'
da intendere nel senso che le graduatorie nazionali risultanti  dalla
trasformazione delle graduatorie provinciali, di cui all'articolo  17
del  decreto-legge  3  maggio   1988,   n.   140,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4  luglio  1988,  n.  246,  mantengono  le
stesse   decorrenze   giuridiche   delle    originarie    graduatorie
provinciali, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del  medesimo
articolo 8- bis per le nomine effettuate durante l'anno scolastico.