IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari  consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; 
  Visti i decreti ministeriali: 
   19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23
marzo 1966; 
   28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del  16
agosto 1967; 
   20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  5
aprile 1968; 
   14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  10
luglio 1968; 
   12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14
aprile 1969; 
   10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del  23
luglio 1969; 
   12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del  29
agosto 1969; 
   15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6  del  9
gennaio 1971; 
   3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132  del  26
maggio 1971; 
   3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153  del  18
giugno 1971; 
   30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11
settembre 1971; 
   9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135  del  25
maggio 1972; 
   1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  del  19
luglio 1972; 
   31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18
novembre 1972; 
   22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del  28
luglio 1973; 
   29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15
gennaio 1974; 
   6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  3
aprile 1974; 
   6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30
dicembre 1975; 
   31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  117  del  5
maggio 1976; 
   15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 
   30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3  del  5
gennaio 1977; 
   18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  dell'8
giugno 1978; 
   28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del  19
agosto 1978; 
   20  ottobre  1978,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 
   16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del  22
gennaio 1979; 
   7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  114  del  28
maggio 1980; 
   21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38  del  9
febbraio 1981; 
   14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30
ottobre 1981; 
   14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  4
maggio 1983; 
   1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  20
agosto 1983; 
   29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2
dicembre 1983; 
   13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del  25
luglio 1984; 
   20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del  7
marzo 1985; 
   7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del  24
febbraio 1986; 
   18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del
4 ottobre 1986; 
   12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1 ottobre 1987; 
   31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4  del  5
gennaio 1989; 
   24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 1 settembre 1990; 
   6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  6
del 9 gennaio 1993; riguardanti modificazioni  ed  aggiornamenti  del
decreto ministeriale sopracitato; 
  Vista la direttiva della Commissione n. 92/4/CEE  recante  modifica
della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce  i  requisiti
di purezza specifici per gli  emulsionanti,  gli  stabilizzanti,  gli
addensamenti ed  i  gelificanti  che  possono  essere  impiegati  nei
prodotti alimentari; 
  Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del
decreto ministeriale 31 marzo  1965  necessarie  per  il  recepimento
della direttiva comunitaria sopra citata; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  ulteriori   modificazioni   ed
integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965; 
  Viste le relazioni della  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione in data 10 giugno 1992 e 15 giugno 1993; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile  1962,
n. 283; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 25 febbraio 1993; 
  Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita'  economiche
europee effettuata in data 13 febbraio 1993 ai sensi delle  direttive
n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE; 
  Visto il parere circostanziato del 24 maggio 1993 con il  quale  la
Commissione delle Comunita'  economiche  europee  invita  il  Governo
italiano a modificare le dosi d'impiego proposte per alcuni  additivi
alimentari al fine di  renderle  conformi  a  quelle  previste  nella
proposta di direttiva del  Consiglio  CEE  riguardante  gli  additivi
diversi dagli edulcoranti e dai coloranti; 
  Ritenuto necessario di doversi adeguare  a  quanto  rilevato  dalla
Commissione delle Comunita' economiche europee; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965,  modificato
per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio  1990,  n.  252,  e'
modificato come segue: 
  a) Titolo I A - ANTIMICROBICI. 
   - Alle voci "E 200 acido sorbico,  E  201  sodio  sorbato,  E  202
potassio sorbato, E 203 calcio sorbato" e' incluso il  seguente  caso
d'impiego: "Grassi  emulsionati,  compresi  il  burro  leggero  e  la
margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 0,2%". 
  b) Titolo I C - ANTIOSSIDANTI. 
   -  Alle  voci  "E  306  estratti  d'origine  naturale  ricchi   in
tecoferoli, E 307 alfa tocoferolo di sintesi, E 308 gamma tocoferolo,
E 309 delta tocoferolo di  sintesi"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "Cereali per la prima colazione, pronti  per  il  consumo,
S.B.T.I.". 
  c) Titolo II A - STABILIZZANTI, ADDENSANTI e GELIFICANTI. 
   - Alle voci "E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E  402
alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E  404  alginato  di
calcio, E 406 agar-agar, E 410 farina  di  semi  di  carruba,  E  412
farina di semi di  guar"  e'  incluso  il  seguente  caso  d'impiego:
"Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina  leggera
a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.". 
   - Alla voce  E  407  carragenine  e'  incluso  il  seguente  campo
d'impiego:  "Grassi  emulsionati  compresi  il  burro  leggero  e  la
margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 1,5%". 
   - Alla voce "E 415 gomma xantano" la dizione "salse  per  insalata
alla dose dello 0,5%" e' sostituita dalla seguente: "salse, senape  e
condimenti liquidi, S.B.T.I.". 
   - Alla voce "E 440 i) pectina ed E 440  ii)  pectina  amidata"  e'
inserito il seguente caso  d'impiego:  "Dessert  a  base  di  frutta,
S.B.T.I.". 
   - Alle voci "E 339 ortofosfati di  sodio,  E  340  ortofosfati  di
potassio, E 341 ortofosfati di calcio" sono inseriti i seguenti  casi
d'impiego: 
    1) "Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, 1%"; 
    2) "Latte di cocco in polvere, 1%". 
  d) Titolo II B - EMULSIONANTI. 
   - Alla voce "E 472 c) esteri citrici dei mono e digliceridi  degli
acidi grassi" e' aggiunto il seguente caso d'impiego: "Lievito  secco
per prodotti da forno, con esclusione del pane, e per pani  speciali,
S.B.T.I.". 
   - I requisiti di purezza dell'additivo  "E  473  sucresteri"  sono
cosi' modificati: 
    1) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica  e'
sostituita dalla frase seguente: "Nella loro preparazione non possono
essere impiegati solventi  organici  diversi  dal  dimetilsulfossido,
dalla dimetilformammide, dall'acetato  di  etile,  dall'isopropanolo,
dall'isobutanolo e dal metiletilchetone"; 
    2) dopo il punto relativo al tenore di isobutanolo,  e'  aggiunto
il punto seguente: "tenore di metiletilchetone: non oltre 10 mg/kg". 
  e) Titolo III - ESALTATORI DI SAPIDITA'. 
   - Alla voce "Glutammato monosodico: 
    1) la dizione  "Carni  cotte  comunque  preparate  o  conservate,
0,25%" e' sostituita dalla  seguente:  "Carni  preparate  o  comunque
conservate, S.B.T.I."; 
    2) e' aggiunto il seguente caso d'impiego:  "Liquido  di  governo
delle olive in salamoia, S.B.T.I.". 
  f) Titolo VII - ACIDIFICANTI. 
   -  E'  inserita  la  seguente  voce:  "Acido  malico:   caramelle,
S.B.T.I.". 
  g) Titolo XIII - VARI. 
   -  Alla  voce  "calcio  cloruro"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "Farcitura delle olive ripiene, S.B.T.I.". 
  h) Titolo XIV - CORRETTORI DI ACIDITA'. 
   - Alle voci: 
    "E 270 acido lattico; 
    E 325 sodio lattato; 
    E 326 potassio lattato; 
    E 327 calcio lattato; 
    E 330 acido citrico; 
    E 331 citrati di sodio; 
    E 332 citrati di potassio", 
e' aggiunto il seguente caso  d'impiego:  "bevande  e  preparati  per
bevande analcooliche gassate e non gassate, S.B.T.I.".