IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' sostituito dal seguente: "La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualita' del corpo idrico ricettore. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.".