IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  di  lavori  socialmente  utili,  inserimento
professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                      Lavori socialmente utili 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle in stato
di dissesto o che abbiano personale dichiarato eccedente, nonche'  le
societa' a prevalente partecipazione pubblica e  gli  altri  soggetti
individuati con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale possono promuovere, nell'ambito  delle  loro  attribuzioni  e
disponibilita' di cui al comma 7, progetti socialmente utili  per  il
raggiungimento  di   obiettivi   di   carattere   straordinario   non
perseguibili con il proprio personale, mediante  l'utilizzazione  dei
soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nonche' dei lavoratori sospesi  con  diritto  al  trattamento
straordinario di integrazione salariale. L'articolo 1, comma  6,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche  per  le
finalita' di cui  al  presente  articolo.  Anche  le  amministrazioni
pubbliche  interessate  possono  avvalersi  del   supporto   tecnico-
professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per
l'utilizzo dei lavoratori nelle attivita' di cui al presente comma. 
  2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti  gestori  di  progetti
socialmente utili avviene a cura delle sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego sulla base dei criteri dettati dal Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale.  L'utilizzazione   dei   lavoratori   non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro,  non  implica  la
perdita del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  o
dell'indennita' di mobilita' e non comporta  la  cancellazione  dalle
liste di collocamento o dalle liste di  mobilita'.  I  progetti,  che
possono prevedere specifici periodi di  formazione,  devono  indicare
idonee forme assicurative a carico del soggetto  utilizzatore  contro
gli infortuni e le malattie professionali connessi  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa,  nonche'  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi. 
  3.  I  lavoratori   in   cassa   integrazione   o   che   fruiscono
dell'indennita' di mobilita' possono essere utilizzati esclusivamente
per  periodi  non  superiori  a  quelli  di  godimento  del  relativo
trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di
detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle
prestazioni. Tale importo non puo'  essere  inferiore  al  dieci  per
cento del trattamento previdenziale  in  godimento.  L'ingiustificato
rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2  comporta  la  perdita
del trattamento di integrazione  salariale  o  di  mobilita'  per  il
periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. 
Tale perdita e' disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, su segnalazione della  sezione  circoscrizionale
per l'impiego. Avverso il  provvedimento  e'  ammesso  ricorso  entro
trenta giorni  all'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione, che decide  con  provvedimento  definitivo  entro  venti
giorni. 
  4. I soggetti di  cui  al  comma  1  che  non  fruiscono  di  alcun
trattamento previdenziale possono essere  impegnati  nell'ambito  del
progetto per non piu' di dodici mesi e per un massimo di ottanta  ore
mensili, per ognuna delle quali spetta un'indennita' di L. 7.500. 
  5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
riguardanti anche il carattere della  straordinarieta'  previsto  dal
comma 1. I progetti,  corredati  dai  provvedimenti  di  approvazione
validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti,  sono
presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se  ad
ambito nazionale o  interregionale,  e  all'ufficio  provinciale  del
lavoro e  della  massima  occupazione  e  all'agenzia  per  l'impiego
competente per territorio, se ad ambito locale. I  progetti  dovranno
di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti  di
cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1. 
  6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale  entro  sessanta
giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo  di  valutazione  di
cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione  centrale
per l'impiego. La medesima commissione e' tenuta a provvedere,  anche
attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi  i
quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che de-
cide sulla base del parere del nucleo di valutazione.  L'agenzia  per
l'impiego di cui al comma  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento, sottopone i progetti ad ambito  locale  all'approvazione
della commissione regionale per l'impiego con il  proprio  parere  in
ordine alla qualita' del progetto e, per i  progetti  che  richiedano
finanziamenti,  alle  priorita'.  La  commissione   medesima,   anche
attraverso apposita sottocommissione, e' tenuta  a  provvedere  entro
trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi  al  direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che de-
cide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego. 
  7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti  di
cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e,
per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie del medesimo fondo preordinate allo scopo. 
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
e' istituito un nucleo di valutazione composto da undici  membri,  di
cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il  compito
di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al  comma
9;  di  fornire  parere  in  relazione  ai   progetti   nazionali   e
interregionali; di redigere annualmente un  rapporto  sull'esperienza
applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti
il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del  nucleo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5  giugno
1967, n. 417. 
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentita  la
commissione centrale per l'impiego,  determina,  periodicamente,  con
propri decreti: 
    a) la  ripartizione  degli  stanziamenti  su  base  regionale  in
funzione della  gravita'  degli  squilibri  dei  mercati  locali  del
lavoro; 
    b) i criteri per il finanziamento dei progetti; 
    c) gli "standards" minimi che il progetto deve presentare; 
    d) i termini per  la  presentazione  delle  domande  relative  ai
progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4; 
    e) le priorita' che devono  essere  rispettate  nell'approvazione
dei progetti per  i  quali  si  richieda  il  finanziamento;  tra  le
priorita' vanno previsti lo svolgimento di  attivita'  formative,  la
gestione  del  progetto  da  parte  di  imprese,  la   partecipazione
dell'ente pubblico al finanziamento del progetto; 
    f) i  criteri  che  devono  essere  seguiti  per  la  scelta  dei
lavoratori  da  assegnare  alle  singole  iniziative.   Essi   devono
prevedere  tra  l'altro  la  corrispondenza  tra  la  capacita'   dei
lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del
progetto e consentire che per i progetti redatti nel  contesto  della
gestione di crisi aziendale, di settore  o  di  area,  l'assegnazione
avvenga  limitatamente   a   gruppi   di   lavoratori   espressamente
individuati dal progetto medesimo; 
    g) le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le  modalita'
dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo  una
responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attivita'  di
controllo; 
    h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8. 
  10.  La  commissione  regionale  per  l'impiego  puo'  fissare,  in
relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro
locale, criteri di scelta  dei  soggetti  da  assegnare  difformi  da
quelli  previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  9,   nei   limiti
eventualmente contemplati da questi ultimi. 
  11. Il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  il
Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di
attuazione dei progetti. 
  12. Per  i  progetti  di  lavori  socialmente  utili  in  corso  di
attuazione alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina,
integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da  quelle  relative
all'ingiustificato  rifiuto  all'assegnazione  di  cui  al  comma  3,
continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui
procedure di approvazione siano avviate entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   Fino   alla
determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e  9,  nei  confronti
dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti  all'approvazione
successivamente  alla  scadenza  del  predetto  termine,  non   trova
applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6.