La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
     1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in   materia   di   affidamento   dei   minori  e  di  ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio  1980,
nonche'   la  convenzione  sugli  aspetti  civili  della  sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a  L'Aja  il  25  ottobre
1980.