IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. 2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilita' previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potra' utilizzare le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.