IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  legge  25  maggio  1981,  n.  307, con la quale e' stata
ratificata ed e' stata data esecuzione alla convenzione relativa alla
istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata  a
Basilea il 16 maggio 1972;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 307/1981,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  18  dicembre
1984, n. 956;
  Vista  la  legge 16 ottobre 1991, n. 321, in particolare l'art. 21,
comma 5, il quale ha sostituito l'art.  19,  comma  3,  della  citata
legge  n.  307/1981  prevedendo che, mediante decreto del Ministro di
grazia e giustizia siano stabiliti le modalita'  ed  i  tempi  con  i
quali  dovranno  iscriversi  nel registro generale dei testamenti gli
atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della  legge
n.  307/1981,  ricevuti  o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data di
entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali  non  siano
stati   disposti   il   passaggio   agli  atti  tra  vivi  ovvero  la
pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile;
  Visto il decreto ministeriale  27  giugno  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 152 del 30 giugno 1988, con il quale e' stata
fissata al 1 gennaio 1989 la decorrenza  dell'obbligo  di  iscrizione
nel  registro  generale  dei  testamenti degli atti contemplati dalla
citata legge n. 307/1981 e dal relativo regolamento di esecuzione;
  Ritenuto quindi necessario disciplinare le modalita' ed i tempi  di
iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti ricevuti o
depositati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 14 settembre 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, avvenuta
con nota prot. 303/3161 in data 12 ottobre 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  notai i quali dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988 abbiano
rogato o ricevuto in deposito uno degli atti indicati nei numeri  1),
2),  4)  e  6)  dell'art. 4 della legge 25 maggio 1981, n. 307, per i
quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo  degli  atti
tra  vivi  ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del
codice  civile,  devono,  entro  il   30   giugno   1994,   chiederne
l'iscrizione   nel  registro  generale  dei  testamenti  trasmettendo
all'archivio notarile  competente  una  scheda  conforme  al  modello
approvato  con  decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati
di  cui  all'art.  2  del  regolamento  approvato  con  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  dicembre  1984,  n. 956. Lo stesso
obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni  notarili.  Per
gli  atti  depositati  nell'archivio  notarile ai sensi dell'art. 107
della legge 16  febbraio  1913,  n.  89,  l'iscrizione  nel  registro
generale  dei  testamenti  e'  chiesta dal conservatore, ai sensi del
successivo art. 2.
  2.  L'obbligo  di  cui  al  precedente  comma  1 incombe anche alle
autorita' consolari le quali devono  trasmettere  la  scheda  con  la
procedura  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 956/1984.
  3. L'archivio notarile che riceve la scheda di  cui  ai  precedenti
comma 1 e 2 ne effettua il riscontro con i dati contenuti nell'indice
di  cui  all'art.  154 del regolamento approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del  regio  decreto-legge  23
ottobre  1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562,
e  la  trasmette  al   registro   generale   dei   testamenti   entro
quarantacinque giorni dalla ricezione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ni
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge 25 maggio 1981, n. 307, concernente "Ratifica
          ed  esecuzione  della convenzione relativa alla istituzione
          di un sistema di registrazione dei  testamenti,  firmata  a
          Basilea il 16 maggio 1972" ha istituito presso il Ministero
          di  grazia  e  giustizia,  Ufficio  centrale  degli archivi
          notarili, il registro generale dei  testamenti,  nel  quale
          vengono  iscritti gli atti elencati nell'art. 4 della legge
          (riportato nelle note all'art. 1).
             - Il D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956,  ha  approvato  il
          "Regolamento  di  esecuzione della legge 25 maggio 1981, n.
          307, recante norme sul registro generale dei testamenti".
             - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della legge
          16 ottobre 1991, n. 321  (Interventi  straordinari  per  la
          funzionalita'  degli  uffici  giudiziari e per il personale
          dell'Amministrazione della giustizia): "5. Il  terzo  comma
          dell'art.  19  della  legge  25  maggio  1981,  n.  307, e'
          sostituito  dal  seguente:  Nel   registro   generale   dei
          testamenti  sono  altresi'  iscritti  gli atti indicati nei
          numeri 1), 2), 3), 4)  e  6)  dell'art.  4  della  presente
          legge,  ricevuti  o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data
          di entrata in funzione del  sistema  di  iscrizione  per  i
          quali  non  siano stati disposti il passaggio agli atti tra
          vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621
          del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le
          modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro
          di grazia e giustizia e comunque non oltre il  31  dicembre
          1995.  Per  tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione;
          le  schede,  comprese  quelle  sostitutive,   da   chiunque
          redatte, sono esenti dall'imposta di bollo".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Ministro di grazia e giustizia 27 giugno  1988,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 152 del 30
          giugno 1988:
             "Art.  1.  -  Gli  obblighi  di  iscrizione nel registro
          generale dei testamenti, contemplati nella legge 25  maggio
          1981,  n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per
          gli atti ricevuti a decorrere dal 1 gennaio 1989".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge  25
          maggio 1981, n. 307:
             "Art.  4.  - Nel registro generale dei testamenti devono
          essere iscritti i seguenti atti:
              1) testamenti pubblici;
              2) testamenti segreti;
              3) testamenti speciali;
              4) testamenti olografi depositati formalmente presso un
          notaio;
              5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non
          contemplati nel numero precedente;
              6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati
          formalmente   presso   un   notaio;   revocazione   nonche'
          revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di
          morte,  sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che
          secondo i numeri precedenti debba essere  iscritto,  o  con
          atto  ricevuto  da  notaio in presenza di due testimoni, ai
          sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile".
             - Si riporta il testo  degli  articoli  620  e  621  del
          codice civile:
             "Art.  620  (Pubblicazione  del  testamento olografo). -
          Chiunque e' in possesso  di  un  testamento  olografo  deve
          presentarlo  a  un  notaio  per la pubblicazione, appena ha
          notizia della morte del testatore.
             Chiunque crede di avervi interesse  puo'  chiedere,  con
          ricorso  al  pretore  del mandamento in cui si e' aperta la
          successione,  che   sia   fissato   un   termine   per   la
          presentazione.
             Il  notaio  procede alla pubblicazione del testamento in
          presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
          pubblici  un  verbale  nel  quale  descrive  lo  stato  del
          testamento,  ne  riproduce il contenuto e fa menzione della
          sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
          verbale e'  sottoscritto  dalla  persona  che  presenta  il
          testamento,  dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti
          la carta in cui  e'  scritto  il  testamento,  vidimata  in
          ciascun   mezzo  foglio  dal  notaio  e  dai  testimoni,  e
          l'estratto dell'atto di morte del  testatore  o  copia  del
          provvedimento  che  ordina  l'apertura degli atti di ultima
          volonta' dell'assente o  della  sentenza  che  dichiara  la
          morte presunta.
             Nel  caso  in  cui il testamento e' stato depositato dal
          testatore presso un notaio, la  pubblicazione  e'  eseguita
          dal notaio depositario.
             Avvenuta  la  pubbblicazione,  il testamento olografo ha
          esecuzione.
             Per giustificati motivi, su istanza di  chiunque  vi  ha
          interesse,  il pretore puo' disporre che periodi o frasi di
          carattere non patrimoniale siano cancellati dal  testamento
          e  omessi  nelle  copie  che  fossero  richieste, salvo che
          l'autorita'  giudiziaria  ordini  il  rilascio   di   copia
          integrale".
             "Art.  621  (Pubblicazione del testamento segreto). - Il
          testamento segreto deve  essere  aperto  e  pubblicato  dal
          notaio  appena  gli  perviene  la  notizia  della morte del
          testatore.  Chiunque  crede  di   avervi   interesse   puo'
          chiedere,  con  ricorso al pretore del mandamento in cui si
          e' aperta la successione, che sia fissato  un  termine  per
          l'apertura e la pubblicazione.
             Si  applicano  le disposizioni del terzo comma dell'art.
          620".
             - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 maggio
          1988 (Approvazione del modulo informativo per  l'iscrizione
          degli  atti  di  ultima  volonta' nel registro generale dei
          testamenti), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale  -  n.  108  del  10  maggio 1988, ha approvato il
          modello  della  scheda   per   l'iscrizione   degli   atti,
          contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge n. 307/1981 e
          dagli  articoli  3,  4  e  9  del relativo regolamento, nel
          registro  generale  dei  testamenti  ed  ha  stabilito   le
          modalita' di compilazione.
             - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del D.P.R. 18
          dicembre  1984,  n.  956  (Regolamento  di esecuzione della
          legge 25 maggio 1981, n. 307, recante  norme  sul  registro
          generale dei testamenti):
             "Art.  2.  -  La  scheda  che  i  notai  e gli esercenti
          temporanei le
          funzioni notarili devono trasmettere all'archivio  notarile
          ai  sensi  dell'art.  5 della legge 25 maggio 1981, n. 307,
          deve essere redatta su modello a stampa conforme  a  quello
          approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
             La scheda dovra' contenere le seguenti indicazioni:
              1) Forma dell'atto:
                a) testamento pubblico;
                b) deposito di testamento segreto;
                c) testamento speciale;
                d) deposito di testamento olografo;
                e)  passaggio  del  testamento pubblico dal fascicolo
          degli atti di ultima volonta' a quello degli atti tra vivi;
                f) pubblicazione di testamento segreto;
                g) pubblicazione di testamento olografo;
                h) ritiro di testamento segreto;
                i) ritiro di testamento olografo;
                l) revocazione di disposizioni testamentarie;
                m)  revocazione  di   revocazione   di   disposizioni
          testamentarie;
                n)  deposito di atto notarile rogato in Paese estero,
          contenente uno degli atti indicati nelle precedenti lettere
          da a) ad m).
              2) Data:
                a) del testamento pubblico;
                b) del verbale di deposito del testamento segreto;
                c) del testamento speciale;
                d) del verbale di deposito del testamento olografo;
                e) del verbale di passaggio del  testamento  pubblico
          dal  fascicolo degli atti di ultima volonta' a quello degli
          atti tra vivi;
                f)  del  verbale  di  pubblicazione  del   testamento
          segreto;
                g)   del  verbale  di  pubblicazione  del  testamento
          olografo;
                h) del verbale di ritiro del testamento segreto;
                i) del verbale di ritiro dal testamento olografo;
                l)  dell'atto  di  revocazione   delle   disposizioni
          testamentarie;
                m)  dell'atto  di revocazione della revocazione delle
          disposizioni testamentarie;
                n) del verbale di deposito dell'atto notarile  rogato
          in Paese estero.
             Nei  casi  di  cui  alle  lettere  d)  e  g) deve essere
          indicata, ove risulti,  anche  la  data  di  redazione  del
          testamento  olografo.  Nel caso di cui alla lettera e) deve
          essere indicata anche la data ed il  numero  di  repertorio
          del  testamento  pubblico.  Nel caso di cui alla lettera f)
          deve  essere  indicata  anche  la  data  ed  il  numero  di
          repertorio  del verbale di deposito del testamento segreto.
          Nei casi di cui alle lettere h) ed i) deve essere  indicata
          anche  la  data  ed  il numero di repertorio del verbale di
          deposito del testamento segreto o olografo. Nel caso di cui
          alla lettera l)  deve  essere  indicata,  ove  risulti,  la
          forma,  la  data,  il  numero  di repertorio ed il pubblico
          ufficiale  che  ha  ricevuto  l'atto  di  ultima   volonta'
          revocato.  Nel  caso  di  cui  alla  lettera m) deve essere
          indicata la data, il numero di repertorio  ed  il  pubblico
          ufficiale  che  ha ricevuto l'atto di revocazione. Nel caso
          di cui alla lettera n)  devono  essere  indicati  anche  il
          cognome e nome del notaio estero, la sua residenza, nonche'
          la forma e la data dell'atto redatto all'estero.
              3) Numero di repertorio.
              4)   Cognome,  nome,  qualifica  e  sede  del  pubblico
          ufficiale  che  ha  ricevuto  l'atto  ovvero  che   ne   e'
          depositario.
              5)  Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o
          residenza del testatore;
              6) Eventuale richiesta  del  testatore  che  l'atto  di
          ultima  volonta'  venga iscritto anche in altri registri di
          Stati aderenti alla convenzione firmata  a  Basilea  il  16
          maggio 1972.
             La  scheda, in triplice esemplare, datata e sottoscritta
          dal pubblico ufficiale che ha l'obbligo della trasmissione,
          deve essere spedita in  busta  chiusa  raccomandata  ovvero
          consegnata  all'archivio  notarile distrettuale competente,
          entro il decimo giorno successivo a quello  in  cui  l'atto
          soggetto  ad  iscrizione e' stato rogato ovvero ricevuto in
          deposito.
             L'archivio notarile restituisce per ricevuta uno dei tre
          esemplari".
             "Art. 5. - L'autorita' consolare che  riceve  uno  degli
          atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          200, deve trasmettere, entro dieci giorni, la scheda di cui
          al precedente art.  2  direttamente  all'archivio  notarile
          competente  ai  sensi  dell'art.  13,  secondo comma, della
          legge 25 maggio 1981, n. 307. In  essa  sono  indicati,  in
          luogo  dei  dati  di  cui  al  precedente  art. 2, n. 4, la
          qualita' del pubblico ufficiale, la denominazione e la sede
          dell'autorita' consolare".
             - Il testo dell'art. 107 della legge 16  febbraio  1913,
          n. 89, come modificato dall'art. 25 del regio decreto-legge
          23  ottobre 1924, n.  1737, convertito dalla legge 18 marzo
          1926, n. 562, e' il seguente:
             "Art. 107. - La consegna degli atti,  volumi  e  sigilli
          indicati  nei  numeri  5, 6, 7 dell'articolo precedente, e'
          fatta nel termine di un mese dal  giorno  della  cessazione
          dall'esercizio  o  del  cambiamento  di residenza. Nei casi
          indicati  nell'art.  39,  la  consegna  si  fa  nella  sede
          dell'ufficio  del  notaro  dal  pretore  che  procede  alla
          rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui  delegato,
          al  conservatore  dell'archivio.  Nel  caso di dispensa per
          rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si  fa
          dal  notaro  o  da  un suo procuratore speciale, nella sede
          dell'archivio, al conservatore.
             Il conservatore compila il processo  verbale  contenente
          l'inventario  delle cose consegnate, che viene sottoscritto
          da lui, dal pretore, dal notaro o dal suo  procuratore.  Il
          processo  verbale  e'  compilato in doppio originale, l'uno
          dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene
          depositato nell'archivio notarile.
             Le  spese  occorrenti per la apposizione e rimozione dei
          sigilli,  per  l'inventario,  il   trasporto   e   deposito
          nell'archivio  e  tutte  le  altre  spese accessorie sono a
          carico dell'archivio stesso.
             L'inventario va esente  dal  pagamento  delle  tasse  di
          bollo e registro".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  154  del  R.D.  10
          settembre 1914, n.    1326  (Regolamento  per  l'esecuzione
          della legge 16 febbraio 1913, n.  89):
             "Art  154.  -  L'indice  generale  dei  notari,  di  cui
          all'art. 114 della legge, deve essere  tenuto  al  corrente
          con  le  indicazioni  riguardanti  ciascun  notaro,  appena
          eseguito il deposito degli atti in archivio.
             L'indice generale delle parti e' formato a schedario con
          lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine  dopo
          avvenuto il deposito degli atti stessi.
             Oltre  a tali indici, l'archivio deve avere anche un in-
          dice di tutti gli atti  di  ultima  volonta'  ricevuti  dai
          notari:  esso  e'  compilato  con  lo  spoglio  delle copie
          repertoriali, che si trasmettono  mensilmente  dai  notari.
          Nel  medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione
          di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale  indice  va
          custodito  nello  stesso  modo  prescritto per i testamenti
          dall'art.  153 del presente regolamento".
             - Si riporta il testo dell'art. 27 del R.D.L. 23 ottobre
          1924, n.  1737 (Norme complementari  per  l'attuazione  del
          nuovo  ordinamento degli archivi notarili) convertito dalla
          legge 18 marzo 1926, n. 562:
             "Art. 27. - L'indice  degli  atti  di  ultima  volonta',
          stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto
          10  settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario, col
          sistema della  scheda  multipla,  a  decorrere  dagli  atti
          ricevuti dal 1 gennaio 1925".