IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  al  fine  di  ulteriormente  accelerare le procedure di
dismissione di partecipazioni del Ministero del  tesoro  in  societa'
per azioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 gennaio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per la funzione
pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Modalita' della dismissione delle partecipazioni azionarie
                  dello Stato e degli enti pubblici
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale   dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni  delle
partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in  societa'  per
azioni,   nonche'  agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e
strumentali alle medesime alienazioni.
  2. L'alienazione delle partecipazioni  di  cui  al  comma  1  viene
effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata
dalla  legge  12  febbraio  1992,  n.  149,  e  relativi  regolamenti
attuativi; puo' inoltre essere  effettuata  mediante  cessione  delle
azioni  sulla  base di trattative dirette con i potenziali acquirenti
ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure.
  3.  In  caso   di   cessione   mediante   trattativa   diretta   di
partecipazioni  in societa' controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e del bilancio e
della programmazione economica, ovvero, per le  societa'  controllate
indirettamente,  con  deliberazione  dell'organo  competente, possono
essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un
nucleo  stabile  di  azionisti  di  riferimento,  la  cessione  della
partecipazione    deve   essere   effettuata   invitando   potenziali
acquirenti,   che   presentino   requisiti   di   idonea    capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno,  da  inserire  nel contratto di cessione, di garantire,
mediante accordo fra i partecipanti al  nucleo  stabile,  determinate
condizioni  finanziarie,  economiche  e gestionali. Il contratto puo'
altresi'  prevedere,  per  un  periodo  determinato,  il  divieto  di
cessione  della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e
la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai  sensi
dell'articolo  1382  del  codice  civile.  Il contratto di cessione e
l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le  eventuali
modificazioni,  devono  essere  depositati,  entro  quindici  giorni,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui  circoscrizione
e'   stabilita  la  sede  sociale  della  societa'  e  devono  essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a  cura  della
societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.
  4.  Nel  caso  in  cui  tra  i  partecipanti  al nucleo stabile sia
presente il Ministro del  tesoro,  questi  deve  riservarsi,  per  un
periodo  da  indicare  nel contratto di cui al comma 3, il diritto di
prelazione nel caso di cessione della partecipazione.
  5.  Il  Ministero  del  tesoro,  fermo  restando  quanto   disposto
dall'articolo   15   del   decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  ai
fini   della   predisposizione  ed  esecuzione  delle  operazioni  di
alienazione delle azioni delle societa' di cui  al  comma  1  e  loro
controllate,  puo'  affidare,  salvo  quanto previsto dalla direttiva
92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a  societa'  di  provata
esperienza  e  capacita'  operativa  nazionali  ed  estere, nonche' a
singoli  professionisti  di  chiara  fama,   incarichi   di   studio,
consulenza,  valutazione,  assistenza  operativa,  amministrazione di
titoli di proprieta' dello Stato  e  direzione  delle  operazioni  di
collocamento   con   facolta'  di  compiere  per  conto  dello  Stato
operazioni   strumentali   e   complementari,    fatte    salve    le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di
valutazione  non  possono essere affidati a societa' di revisione che
abbiano svolto incarichi di consulenza in favore  delle  societa'  di
cui  al  comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore
del presente decreto. I compensi e le modalita'  di  pagamento  degli
incarichi   di  cui  al  presente  comma  devono  essere  previamente
stabiliti dalle parti.
  6. Con atto di indirizzo e coordinamento  adottato  dal  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  sono
individuati   i   criteri  e  le  procedure  per  l'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto, relativamente  alle  societa'  con
partecipazioni  delle regioni e degli enti locali territoriali, fatta
salva la loro compatibilita' con  gli  ordinamenti  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.