IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in societa' per azioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modalita' della dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni. 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. 3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi deve riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 5. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate, puo' affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti. 6. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati i criteri e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, relativamente alle societa' con partecipazioni delle regioni e degli enti locali territoriali, fatta salva la loro compatibilita' con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.