IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgera' nella citta' di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della citta' di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della citta' di Napoli, nella quale si svolgera' il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1994. 2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e' istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulla somma destinata alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Il relativo importo e' versato alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.