IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgera'  nella  citta'
di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  dare  corso  ad
interventi indifferibili di sistemazione urbana e di  manutenzione  e
arredo stradale nel territorio della citta' di  Napoli,  al  fine  di
assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree  interessate
da tale evento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  del  tesoro,  dei
lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Per  le  esigenze  connesse  a  indifferibili   interventi   di
sistemazione  urbana,  di  manutenzione  e  di  arredo  stradale  nel
territorio della citta'  di  Napoli,  nella  quale  si  svolgera'  il
vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo  di
assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree  interessate
da tale evento, e' autorizzata la  spesa  di  lire  15  miliardi  per
l'anno 1994. 
  2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi  del
comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e'  istituita  una
speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal  sindaco,
dal  presidente  della  provincia,  dal  questore,  dal  provveditore
regionale  alle  opere  pubbliche,  dal  sovrintendente  per  i  beni
ambientali e architettonici e dal comandante provinciale  dei  vigili
del  fuoco.  I  predetti  componenti  possono  delegare  un   proprio
rappresentante e la commissione puo' essere presieduta,  in  caso  di
assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato.  Il  prefetto
puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre
amministrazioni o enti interessati. All'attuazione  degli  interventi
provvede il prefetto, o suo delegato,  che  si  avvale  degli  uffici
tecnici statali, provinciali e comunali e, ove  occorra,  richiedendo
la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati anche in deroga alle norme di  contabilita'  generale  dello
Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 
  4. All'onere derivante dall'applicazione del presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994,  a  valere
sulla   somma   destinata   alla   regione   Campania,   intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  per  il
medesimo anno. Il  relativo  importo  e'  versato  alla  contabilita'
speciale intestata alla prefettura di Napoli. Il Ministro del  tesoro
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede  la  prefettura  di
Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla  regolarita'  dei
lavori eseguiti rilasciata  dal  provveditore  regionale  alle  opere
pubbliche  e  di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle
forniture rilasciata dall'ufficio  tecnico  erariale,  previo  parere
della sovrintendenza per i  beni  ambientali  e  architettonici,  ove
prescritto, nonche' sulla base dei documenti  giustificativi  vistati
dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione
dell'intervento a norma del comma 2.