IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di accelerare le procedure  per  la  concessione
delle  agevolazioni  a favore delle attivita' della soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,  nonche'  per  la
sistemazione del relativo personale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  9  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i
quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157,  sia
stato  gia'  disposto  il  trasferimento a regioni, enti locali, loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale,  la  competenza  per  la  definizione  dei
relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7.  Qualora,
per  detti  progetti  ed  opere,  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto  sia  in  atto  una  procedura  contenziosa,  ovvero
sussistano  pretese  di  maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo, il
trasferimento  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  avviene   solo   a
contenzioso definito.
 5-ter.  Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del
soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione  bonaria
delle  controversie  aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere
di cui al comma 5-bis, per i quali, gli appaltatori abbiano formulato
apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base  dei  criteri
fissati al comma 5-quater.
 5-quater.  Ai  fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter,
l'importo oggetto di  transazione  viene  determinato  tenendo  conto
delle  pretese  di maggiori compensi gia' presentati all'Agenzia alla
data del 27 aprile 1993, in base ad  una  certificazione  rilasciata,
sotto   la   propria   responsabilita',   dal  collaudatore  o  dalla
commissione di collaudo in ordine all'entita' e alla fondatezza della
pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della  commissione  di
collaudo,  alla  dichiarazione  di  cui sopra provvede, sotto propria
responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere
capo). La definizione delle  controversie  consegue  all'accettazione
dell'appaltatore  dell'importo  non  superiore  al 40 per cento della
somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei  lavori.  In
caso   di   discordanza   dell'ammontare  tra  la  dichiarazione  del
collaudatore e quella della direzione dei lavori,  il  calcolo  viene
effettuato sulla cifra piu' favorevole per la stazione appaltante.
 5-quinquies.  Il  commissario liquidatore provvede, entro la data di
cessazione della  gestione  commissariale,  all'esame  delle  istanze
pervenute,  secondo  l'ordine cronologico di presentazione e anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato
dello  Stato.  Il   commissario   liquidatore   comunica   l'avvenuta
definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento
degli importi concordati.
 5-sexies.  Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto
un giudizio pendente sia davanti al  giudice  ordinario  che  dinanzi
agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione
del  procedimento  di  cui  ai  commi  5-  bis  , 5-ter , 5-quater e
5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base
ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la
sospensione opera anche nei  confronti  del  procedimento  esecutivo.
L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo
anche  delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il
giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia
stata presentata istanza di  definizione  transattiva,  nonche'  alla
definizione  delle  istanze non esaminate dal commissario liquidatore
alla data del 31 dicembre 1993, provvedera' il Ministero  dei  lavori
pubblici.".
  2.  Fino  al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore si avvale,
ai  fini  delle  operazioni  di  transazione,  del  personale   della
soppressa  Agenzia  gia' addetto agli affari generali, all'ufficio di
ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico.
  3. La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme  occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione
CIPE del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e  condizioni
stabilite  dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
  4. I mutui previsti  dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge  23
gennaio  1992,  n. 32, nonche' dall'articolo 1, comma 8, del decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la
Cassa   depositi  e  prestiti,  che  all'uopo  potra'  utilizzare  le
disponibilita' del fondo di riserva, nonche' con la Banca europea per
gli investimenti - BEI.