IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
  Vista  la  legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Servizio
nazionale di taratura e in particolare, gli articoli 3 e 6;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802, e successive modificazioni ed integrazioni,  che  disciplina  le
unita' di misura legali, comprendenti le unita' di misura SI di base,
supplementari e derivate;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
disciplina   dell'attivita'   di  Governo  e  sull'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Viste le proposte avanzate dagli istituti  metrologici  primari  in
merito alla determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di
misura SI di base, supplementari e derivate;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla determinazione di detti
campioni nazionali;
  Visto il parere reso dal Comitato centrale metrico  nella  riunione
del 16 luglio 1992;
  Vista  l'intesa  espressa  dal  Ministro  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica con la nota n. EV/1237/A-6.5.-1 del
18 dicembre 1992;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 30 luglio 1993 con nota n. 175630;
 
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 
  1. I  campioni  nazionali  delle  unita'  di  misura  SI  di  base,
supplementari  e  derivate previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto
1991, n. 273, sono fissati nell'allegato I al presente regolamento.
  2. La descrizione dei predetti campioni e la  determinazione  delle
relative incertezze sono contenute nell'allegato II.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Reatano invariati il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          strascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n. 273/1991 reca: "Istituzione del sistema
          nazionale di taratura". Si trascrive il testo dei  relativi
          artt. 2 e 6:
             "Art.   2.   -   1.  Gli  istituti  metrologici  primari
          effettuano studi e ricerche finalizzati alla  realizzazione
          dei  campioni  primari  delle  unita'  di  misura  di base,
          supplementari e derivate del sistema  internazionale  delle
          unita'  di  misura  SI. Tali istituti confrontano a livello
          internazionale  i  campioni  realizzati  e  li  mettono   a
          disposizione  ai  fini  della  disseminazione  prevista dal
          sistema nazionale di taratura.
             2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
               a)  l'istituto  di  metrologia  "G.  Colonnetti"   del
          Consiglio   nazionale   delle   ricerche   per  i  campioni
          riguardanti le unita' di misura impiegate nel  campo  della
          meccanica e della termologia;
               b)  l'istituto elettronico nazionale "G. Ferraris" per
          i campioni riguardanti le unita'  di  misura  del  tempo  e
          delle  frequenze  e  per  le unita' di misura impiegate nel
          campo dell'elettricita', della fotometria,  dell'optometria
          e dell'acustica;
               c)  il  Comitato  nazionale  per  la  ricerca o per lo
          sviluppo dell'energia nucleare e delle energie  alternative
          (ENEA)  e  per  i campioni delle unita' di misura impiegate
          nel campo delle radiazioni ionizzanti.
             3. Nello svolgimento delle  loro  attivita'  i  predetti
          istituti  metrologici primari, allo scopo di assicurare una
          sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei
          corrispondenti settori operativi,  delle  risorse  messe  a
          disposizioni  da  altri  istituti  che  svolgono  attivita'
          metrologiche, tra cui l'Istituto superiore  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanita'.
             4.  Nulla  e'  innovato per quanto concerne competenze e
          funzioni dell'Ufficio centrale metrico".
             "Art. 6. - 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 del  regio
          decreto  9  gennaio  1939, n. 206, e' aggiunto, in fine, il
          seguente:
             'Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di  consulenza  e
          di  proposta  nell'ambito del sistema nazionale di taratura
          ed esprime pareri sulle  materie  ad  esso  sottoposte  dal
          Ministro      dell'industria,      del      commercio     e
          dell'artigianato'".
             - Il D.P.R. n. 802/1982 recepisce la  direttiva  CEE  n.
          80/81  che  ha  prescritto  per  tutta  l'area  comunitaria
          l'impiego delle unita' di misura del  Sistema  Internazione
          (SI).
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          steso articolo stabilisce  che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazioen  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.