IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 2 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Uso della lingua ladina 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia. 2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina. 3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle localita' ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. 4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, sono cosi' formulati: "Art. 2. - Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali". "Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina". - Il primo comma dell'art. 107 del medesimo testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' cosi' formulato: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".