IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Visto  il  regolamento  C.E.E.  n.  866/90 del Consiglio in data 29
marzo  1990   relativo   al   miglioramento   delle   condizioni   di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Considerato  che  l'art.  9  del  predetto  regolamento prevede una
partecipazione finanziaria della C.E.E. ai  programmi  operativi  che
raggruppano i singoli progetti;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990
che ha stabilito i criteri da adottare  per  selezionare  i  progetti
riguardanti  il  miglioramento  delle  condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei  prodotti  agricoli  per  l'inclusione  degli
stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.;
  Viste  le  decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9
del  13  dicembre  1991  che  hanno  approvato  i  piani  settoriali,
elaborati  ai  sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 866/90 del
Consiglio in data 29 marzo 1990;
   Considerata la necessita' di determinare criteri  e  modalita'  di
valutazione  dei  progetti  da  inserire  nei  programmi  operativi a
carattere nazionale ai sensi del regolamento  C.E.E.  n.  866/90  del
Consiglio in data 29 marzo 1990;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 916 del 3 maggio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
  1.   I  procedimenti  amministrativi  relativi  all'attuazione  del
regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo  le  disposizioni
indicate nei successivi articoli.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  regolamento  C.E.E. n. 866/90 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea  n.  L  91
          del 6 aprile 1990.
             -  La  decisione  della Commissione del 7 giugno 1990 e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 163/71 del 29 giugno 1990.
             -  Le  decisioni n. 84 e 85/92 del 13 dicembre 1991 sono
          state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'
          europee L 31 del 7 febbraio 1992.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.