IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per  lo  sviluppo  economico  e  sociale  della  regione
Sardegna, al fine  di  attuare  interventi  a  sostegno  dei  livelli
occupazionali  e  dello  sviluppo   industriale,   nonche'   per   il
potenziamento delle infrastrutture; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, del tesoro e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                        Provvedimenti urgenti 
  1. In attesa dell'emanazione  di  un  complesso  di  norme  per  la
disciplina  della  formulazione  ed  attuazione  del  piano  organico
previsto dall'articolo 13  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con  le
risorse finanziarie  assegnate  dal  presente  decreto,  al  fine  di
favorire lo  sviluppo  economico  e  sociale  della  regione,  ed  in
particolare il recupero delle situazioni di crisi e il  sostegno  dei
livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite. 
  2. All'attuazione degli interventi previsti  dal  presente  decreto
provvede la regione autonoma della Sardegna. 
  3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto  e'
stabilita nel programma degli interventi formulato  dalla  regione  e
approvato dal CIPE. 
  4. Le somme  stanziate  saranno  versate  annualmente  alla  stessa
regione, che istituira' per esse una contabilita' speciale, ripartita
secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati. 
  5.  Gli  interessi  attivi  maturati  sulle  somme  iscritte  nella
contabilita' speciale saranno utilizzati per la  costituzione  di  un
fondo  di  riserva  da  impiegare  per  le  spese  impreviste  e  per
l'aggiornamento dei progetti di intervento. 
  6. Con i provvedimenti urgenti  da  disporre  con  le  risorse  del
presente decreto vanno definiti: 
   a)  la  promozione  delle  strutture  e  delle   attrezzature   di
formazione  professionale,   sia   a   livello   universitario,   che
post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie piu'
avanzate  ed  alla  collocazione  dei  prodotti  sardi  sui   mercati
internazionali,   raccordandola    anche,    mediante    convenzioni,
all'attivita' promozionale svolta dall'Istituto per il commercio  con
l'estero; 
   b) la promozione dello sviluppo delle  attivita'  produttive,  con
particolare    riguardo    alle    politiche    di    ammodernamento,
diversificazione e ampliamento delle  stesse,  a  partire  da  quelle
esistenti   principalmente   nei   settori   chimico,   metallurgico,
minerario, energetico e della carta; 
   c)  il  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo  dei  servizi,
compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione; 
   d) l'adeguamento della dotazione  infrastrutturale  alle  esigenze
dello sviluppo economico e sociale, con  particolare  riferimento  al
settore dei trasporti; 
   e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.