IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181, il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407; Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 giugno 1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Compensi a vacazione 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407, e' sostituito dal seguente: " 1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.800 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto".