IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
  Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre  1961,  n.  1181,  il
quale prevede che la tariffa degli onorari e delle  indennita'  ed  i
criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni  professionali
dei geometri sono stabilite mediante  decreto  del  Ministro  per  la
giustizia di concerto con il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  su
proposta del Consiglio nazionale dei geometri; 
  Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri approvata con legge 2  marzo  1949,  n.  144,  e  successivi
adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n.  32,  7  ottobre
1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti  ministeriali
25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16  aprile  1976,  4  marzo  1980,  16
settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; 
  Visto il parere favorevole espresso  dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici nell'adunanza del  26  giugno  1991  e  dal  Comitato
interministeriale prezzi ai  sensi  dell'art.  14,  penultimo  comma,
della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Compensi a vacazione 
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n.  407,  e'
sostituito dal seguente: 
   " 1. I compensi a vacazione previsti dall'art.  31  della  tariffa
approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni
sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: 
    L. 13.800 per il geometra; 
    L. 9.000 per gli aiutanti di concetto. 
    2. I compensi a vacazione previsti  dall'art.  32,  primo  comma,
sono stabiliti, per ogni ora o frazione di  ora,  in  ragione  di  L.
18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto".