IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto in particolare, l'art. 50  del  citato  decreto  legislativo,
come modificato dall'art. 17  del  decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n.  470,  che  istituisce  l'Agenzia  per  la   rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Considerata  l'esigenza  di   disciplinare   l'organizzazione,   il
funzionamento  e  la  gestione  delle  spese  dell'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di  cui  al
citato art. 50; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 24 giugno 1993; 
  Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano,  alla  quale  lo  schema  del  presente
decreto e' stato trasmesso in data  24  novembre  1993,  al  fine  di
acquisirne il parere, che e' stato reso  con  nota  del  26  novembre
1993; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale    delle    pubbliche
                           amministrazioni 
  1.  L'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni, istituita dall'art. 50  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n.  29,  come  modificato  dall'art.  17  del  decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata  Agenzia,
ha personalita' giuridica,  e'  dotata  di  autonomia  organizzativa,
gestionale  e  contabile  ed  e'  sottoposta  alla  vigilanza   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma. 
  2.  L'Agenzia  ha   il   fine   di   rappresentare   le   pubbliche
amministrazioni per la contrattazione delle  condizioni  dell'impiego
pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le
retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore  rendimento  dei
servizi pubblici per la collettivita' con il minore onere  per  essa,
attenendosi  alle  direttive  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite  ai  sensi
degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato  decreto
legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli  17  e  19
del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. 
  3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica una relazione sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente,
con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti  di
lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione  dell'Agenzia,
il Dipartimento della  funzione  pubblica  riferisce  annualmente  al
Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del  pubblico  impiego
nell'ambito della relazione prevista  dall'art.  16  della  legge  29
marzo 1983, n. 93. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e' operativo il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo  per  la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale". L'art. 2 di detta legge, tratta  del
          pubblico impiego. 
             - Si riporta il testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego), come sostituito dall'art.  17
          del D.Lgs. n. 470/1993: 
             "Art. 50 (Agenzia per le relazioni sindacali). -  1.  E'
          istituita l'Agenzia per la rappresentanza  negoziale  delle
          pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica
          e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica.
          L'Agenzia rappresenta, a  livello  nazionale,  in  sede  di
          contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha
          lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e  le
          retribuzioni  dei  dipendenti   garantiscano   il   maggior
          rendimento dei servizi pubblici per la  collettivita',  con
          il minore onere per essa. 
             2. Il comitato direttivo dell'Agenzia e'  costituito  da
          cinque componenti nominati con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri. Uno di essi e' designato dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e un altro dall'Associazione  nazionale
          dei comuni d'Italia. 
             3. I componenti sono scelti tra esperti di  riconosciuta
          competenza in materia di relazioni sindacali e di  gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e nominati ai sensi dell'art.  31  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. Non possono far parte  del  comitato  persone
          che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in
          partiti politici o in  sindacati  dei  lavoratori,  nonche'
          coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od  abbiano
          incarichi   direttivi   o    rapporti    continuativi    di
          collaborazione   o   di   consulenza   con   le    predette
          organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i
          suoi componenti possono essere  riconfermati.  Il  comitato
          delibera a maggioranza dei componenti  ed  elegge,  al  suo
          interno, un presidente. 
             4. L'Agenzia si attiene  alle  direttive  impartite  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le
          amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle
          regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle prov-
          ince  e  dei  comuni  per  il   personale   rispettivamente
          dipendente.  L'intesa  delle  regioni  e'  espressa   dalla
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Il parere  dei  comuni  e'
          reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali
          il  parere   si   intende   favorevole,   dall'Associazione
          nazionale dei  comuni  d'Italia  e  quello  delle  province
          dall'Unione  delle  province   d'Italia.   L'Agenzia   deve
          motivare le decisioni assunte  in  difformita'  del  parere
          reso dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia  e
          dall'Unione delle province d'Italia. 
             5.  Le  direttive  indicano,  tra  l'altro,  i   criteri
          generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego
          e  delle   sue   vicende   modificative;   i   criteri   di
          inquadramento; le disponibilita'  finanziarie  totali,  con
          riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di
          bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa
          per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede  di
          contrattazione decentrata, di voci della retribuzione  leg-
          ate ai rendimenti e ai  risultati  del  personale  e  della
          gestione complessiva; gli "standards" di  rendimento  e  di
          risultato e i criteri per verificarli. 
             6. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di  Trento   e   di   Bolzano   possono   avvalersi   della
          rappresentanza   o   dell'assistenza   dell'Agenzia   nella
          contrattazione collettiva. 
             7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella
          contrattazione  collettiva  decentrata,  dell'attivita'  di
          rappresentanza  e  di  assistenza  dell'Agenzia  alle   cui
          direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi. 
             8.   Per   l'organizzazione    ed    il    funzionamento
          dell'Agenzia, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          e' emanato, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  apposito  regolamento   ai   sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Con  tale
          decreto e' istituito un comitato  di  coordinamento  i  cui
          componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti
          di contrattazione collettiva e sono definite altresi' le 
          norme dirette 
          a disciplinare la gestione delle spese, poste a  carico  di
          un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello  stato
          di previsione della spesa della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. La  gestione  finanziaria  e'  sottoposta  al
          controllo consuntivo della Corte dei conti. 
             9. L'Agenzia si avvale per  lo  svolgimento  dei  propri
          compiti  di  non  piu'  di  venticinque  dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche in  posizione  di  comando  o  di
          fuori  ruolo  provenienti  dalle  amministrazioni  statali,
          regionali e  locali  e  di  non  piu'  di  cinque  esperti,
          utilizzabili nelle forme e per  le  esigenze  previste  nel
          regolamento di cui al comma 8.  I  dipendenti  comandati  o
          collocati  fuori  ruolo  conservano   stato   giuridico   e
          trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
          a carico di queste ultime. Dopo  un  biennio  di  attivita'
          dell'Agenzia, si  provvede,  con  regolamento,  valutati  i
          carichi  di  lavoro,  a  modificare   il   contingente   di
          personale". 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) (soppressa). 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma  2,  del
          medesimo D.Lgs. n. 29/1992, come  sostituito  dall'art.  19
          del D.Lgs. n. 470/1993 (per il testo dell'art. 50  si  veda
          in nota alle premesse): 
             "2. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  per  gli
          aspetti  di  interesse  regionale  previa  intesa  con   le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, impartisce  all'agenzia  le  direttive
          per  i  rinnovi  dei  contratti  collettivi,  indicando  in
          particolare le risorse complessivamente disponibili  per  i
          comparti, i  criteri  generali  della  distribuzione  delle
          risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine
          al rispetto degli indirizzi impartiti". 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.
          93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): 
             "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al
          Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre  1970,
          n.  775,  si  riferisce  anche  circa  l'attuazione   degli
          accordi, la produttivita', le  disfunzioni,  i  tempi  e  i
          costi  dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con   i
          rapporti di lavoro  nel  settore  privato,  e  si  avanzano
          eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce  alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di   accordo   sindacale   entro   trenta   giorni    dalla
          formulazione. 
             La relazione e' allegata alla relazione  previsionale  e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468. 
             Nell'anno antecedente a  quello  di  entrata  in  vigore
          della  nuova  normativa,  la   relazione   previsionale   e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".