IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
  I MINISTRI DEL TESORO, DELL'INTERNO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto il decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  4  agosto  1990, n. 227, modificato dal
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  12 luglio 1991, n. 202, e dalla legge 30 dicembre 1991,
n.  413,  concernente  rilevazione   a   fini   fiscali   di   taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;
  Visto  in  particolare  l'art. 7 del citato decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, modificato  dall'art.  20,  comma  3,  della  legge  30
dicembre   1991,  n.  413,  che  demanda  all'emanazione  di  decreti
interministeriali  la  fissazione  di   particolari   modalita'   per
l'adempimento  degli  obblighi  di  acquisizione  e  trasmissione dei
relativi dati e notizie da parte  delle  aziende  di  credito,  degli
istituti di credito speciale, delle societa' finanziarie e fiduciarie
e  di  intermediari  che  per  ragioni  professionali  effettuano  il
trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione;
  Visto l'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto-legge  13  maggio
1991,  n.  151,  convertito  con  modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 202, il quale prevede,  per  l'inosservanza  degli  obblighi
stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del citato art. 7,
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  213/92  espresso
nell'adunanza generale del 9 aprile 1992, richiesto a norma dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione protocollo n. 301265  inviata  il  4  giugno
1992  al  Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T TA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28  giugno  1990,
n.  167,  convertito  nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni ed integrazioni adempiono  gli  obblighi  ivi  previsti
secondo le norme del presente regolamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.  13  del  D.P.R.  n.  605/1973  e  successive
          modificazioni, dispone che se le comunicazioni all'anagrafe
          tributaria non vengono effettuate nei termini stabiliti  si
          applica,  a  carico  del  soggetto  o dei soggetti tenuti a
          sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire  duecentomila  a
          lire  quaranta  miloni;  se invece le comunicazioni vengono
          effettuate entro trenta giorni dalla scadenza  del  termine
          si  applica  la pena pecuniaria da lire quarantamila a lire
          duecentomila; infine, in caso di comunicazioni incomplete o
          inesatte si applica la pena pecuniaria da lire ventimila  a
          lire quattrocentomila per ciascuna omissione o inesattezza.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e ) (soppressa dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio
          1993, n. 29).
            Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          167/1990, come  modificato  dall'art.  20  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413:
             "Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le
          aziende  di  credito  e  gli  istituti  di credito speciale
          abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge  in
          materia  valutaria,  approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n.
          148, devono mantenere evidenza, anche mediante  rilevazione
          elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso  l'estero di
          denaro, titoli o valori mobiliari, di importo  superiore  a
          lire    20    milioni,    effettuati,    anche   attraverso
          movimentazione di conti, per conto o a  favore  di  persone
          fisiche,  enti non commerciali e soggetti indicati all'art.
          5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italila. Tali
          evidenze  riguardano le generalita' o la denominazione o la
          ragione  sociale,  il  domicilio,  il  codice  fiscale  del
          soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale
          e'  effettuato  il  trasferimento,  nonche'  la  data,   la
          causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi
          identificativi degli eventuali conti di destinazione.
             2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa'
          finanziarie  e  fiduciarie  e  da  intermediari, diversi da
          quelli indicati al comma 1, che per  ragioni  professionali
          effettuano  il  trasferimento  o  comunque  si interpongono
          nella sua esecuzione.
             3. Le evidenze di cui ai  commi  1  e  2  devono  essere
          tenute  a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per
          cinque anni e trasmesse alla stessa  secondo  le  modalita'
          stabilite con i decreti di cui all'art. 7.
             4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  si
          applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di  titoli
          o  valori  mobiliari  esteri effettuati da persone fisiche,
          enti non commerciali e  soggetti  di  cui  all'art.  5  del
          citato  testo unico delle imposte sui redditi, residenti in
          Italia, e nei quali comunque  intervengono  le  aziende  di
          credito,  gli  istituti  di  credito  speciale  e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
             4- bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e  2  possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma 1, non residenti, trasferimenti  verso  l'estero  nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          criteri  da  stabilire  con  decreto  del  Ministro   delle
          finanze".