IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, concernente costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, al fine di rispondere all'esigenza di un riconoscimento formale nei confronti di coloro che abbiano onorato gli ideali olimpici e sportivi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 157/1986 si veda in nota all'art. 1. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.L. n. 80/1994 recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1994. - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - La legge n. 138/1992 reca: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 157/1986 (Nuove norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 4 (Composizione del consiglio nazionale). - 1. Il consiglio nazionale e' composto dal presidente del Comitato che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario il segretario generale del Comitato. 2. Il consiglio dura in carica quattro anni. 3. Partecipano alle adunanze con diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di questo Comitato. 4. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa. 4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto".