IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  16  febbraio   1942,   n.   426,   e   successive
modificazioni,  concernente  costituzione  e ordinamento del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994,  n.  80,  recante  riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n.
157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio
1942, n. 426;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare le vigenti  norme
di   attuazione,   al   fine   di   rispondere   all'esigenza  di  un
riconoscimento formale nei confronti di coloro  che  abbiano  onorato
gli ideali olimpici e sportivi;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
1986, n. 157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis. Il consiglio nazionale puo' nominare un presidente onorario
e  due  membri  onorari  del  CONI,  scelti  tra  coloro  che si sono
particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche  conto
dei  criteri  e  delle modalita' determinati dal consiglio stesso, in
armonia con le  disposizioni  del  Comitato  internazionale  olimpico
(C.I.O.)  sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali
partecipano alle riunioni del consiglio nazionale  senza  diritto  di
voto.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per  il  testo  vigente  dell'art.  4  del  D.P.R.  n.
          157/1986 si veda in nota all'art. 1.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il D.L. n. 80/1994 recante riordino delle funzioni in
          materia di turismo, spettacolo e sport, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1994.
             -  La  legge  n.   70/1975   reca:   "Disposizioni   sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente".
             - La legge n. 138/1992 reca: "Disposizioni  urgenti  per
          assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale
          italiano (CONI)".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 4 del  D.P.R.  n.  157/1986  (Nuove
          norme  di  attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426,
          recante costituzione e ordinamento  del  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  come  modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
             "Art. 4 (Composizione del consiglio nazionale). - 1.  Il
          consiglio nazionale e' composto dal presidente del Comitato
          che   lo  presiede,  e  dai  presidenti  delle  federazioni
          sportive nazionali. Vi esercita le funzioni  di  segretario
          il segretario generale del Comitato.
             2. Il consiglio dura in carica quattro anni.
             3.  Partecipano  alle  adunanze  con diritto di voto, ai
          sensi   dell'art.   24   dello   statuto    del    Comitato
          internazionale   olimpico,  i  membri  italiani  di  questo
          Comitato.
             4. Alle riunioni possono partecipare, senza  diritto  al
          voto,  un  rappresentante del Ministero del turismo e dello
          spettacolo e, ove siano  invitati,  un  rappresentante  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione ed uno del Ministero
          della difesa.
             4-bis.  Il  consiglio   nazionale   puo'   nominare   un
          presidente  onorario  e due membri onorari del CONI, scelti
          tra coloro che si sono particolarmente distinti  nel  mondo
          dello  sport  e  tenendo  anche  conto  dei criteri e delle
          modalita' determinati dal consiglio stesso, in armonia  con
          le   disposizioni   del  Comitato  internazionale  olimpico
          (C.I.O.)  sulla   composizione   dei   Comitati   nazionali
          olimpici,  i  quali partecipano alle riunioni del consiglio
          nazionale senza diritto di voto".