IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio  1992,  n.  349,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  utilizzare
contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per  contrastare
la criminalita' organizzata nel  territorio  della  regione  Sicilia,
della regione Calabria e del  comune  di  Napoli  per  la  tutela  di
specifici obiettivi di lotta alla criminalita'  organizzata,  nonche'
per il controllo dei  valichi  di  frontiera  nella  regione  Friuli-
Venezia Giulia, al fine  di  conseguire  un  piu'  diffuso  controllo
dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i  Ministri  di
grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
economica e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni previste  dall'articolo  1  e  dall'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n.  349,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386,  continuano  ad
applicarsi nelle province della Sicilia a  decorrere  dal  1  gennaio
1994. 
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano, con l'osservanza delle modalita' ivi stabilite, nelle 
province della Calabria e nel territorio del comune di 
Napoli  per  la  tutela  di  specifici  obiettivi   di   lotta   alla
criminalita'  organizzata,  nonche'  nelle  province  della   regione
Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.