IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione. 2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 e' subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato. 3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge. 4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, e' autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonche' il piano di rimborso.