IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione dell'Ente nazionale per le strade e disciplina della sua attivita' 1. E' istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma. L'Ente e' dotato di autonomia organizzativa, amministrativa a contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico; 2. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private; 3. Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; 4. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta gli indirizzi programmatici; AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) (omissis); b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche". - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".