IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visti gli articoli 10 e 16 della legge 27 febbraio  1992,  n.  222,
concernente  le  norme sul controllo dell'esportazione e del transito
dei prodotti ad alta tecnologia;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  concernente  le  norme  in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere da parte della III commissione permanente (Esteri)
della  Camera  dei  deputati  e  della   X   commissione   permanente
(Industria,  commercio,  turismo)  del  Senato, rispettivamente del 5
agosto e dell'8 luglio 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  emesso  nell'adunanza
generale del 20 aprile 1993;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988  (nota
prot. Mincomes n. 20688 del 20 luglio 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie
sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'art. 1 della  legge
27 febbraio 1992, n. 222 - di seguito indicata come "la legge" - sono
soggetti  a  controllo successivo secondo i termini e le modalita' di
seguito specificati.
  2. Il controllo successivo e' effettuato sulla  base  di  riscontri
documentali  e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore
straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale  e
l'effettivo  uso  civile  previsti  nelle  autorizzazioni  specifiche
rilasciate agli operatori.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -   La  legge  n.  222/1992  reca  norme  sul  controllo
          dell'esportazione e  del  transito  dei  prodotti  ad  alta
          tecnologia. L'art. 10 di detta legge concerne l'obbligo per
          gli  esportatori  di  comprovare l'arrivo a destino nonche'
          l'utilizzazione civile.  L'art.  16  della  medesima  legge
          concerne  l'obbligo di trasmissione alle Camere dei decreti
          prima della pubblicazione.
             - La legge  n.  241/1990  concerne  la  trasparenza  del
          procedimento  amministrativo  ed il diritto degli operatori
          di accedere ai documenti amministrativi.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 Nota all'art. 1:
    -  L'art.  1  della  citata legge n. 222/1992 concerne i principi
 generali cui sono subordinati  l'esportazione  ed  il  transito  dei
 prodotti e delle tecnologie sensibili.