IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolare la giurisdizione relativa alle controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in societa' di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.