IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  di
approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' di  ridisciplinare,  con  regolamento  da
emanarsi ai sensi  dell'art.  8  del  sopracitato  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, i  lavori,  le  provviste  ed  i  servizi  da
eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto l'art. 17 della legge 28 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
dell'11 marzo 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1993; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori, le provviste, ed i servizi che, ai sensi  dell'art.  8
del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  possono  farsi  in
economia da parte degli uffici centrali e  periferici  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  sempreche'  la
competenza non spetti per  legge  al  Provveditorato  generale  dello
Stato  o  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  sono  i
seguenti: 
    a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione  dei  locali
demaniali, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso
degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, salva la competenza  degli  uffici  del
Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione; 
    b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione  di
locali, con i  relativi  impianti,  infissi  e  manufatti,  presi  in
locazione ad uso degli uffici centrali  e  periferici  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi in cui, per
legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario; 
    c)  locazione  per  non  piu'  di  sei  mesi  di  immobili,   con
attrezzature di funzionamento,  eventualmente  gia'  installate,  per
l'espletamento di corsi e  concorsi  indetti  dai  competenti  uffici
centrali e per l'organizzazione di convegni,  congressi,  conferenze,
riunioni, mostre ed altre manifestazioni, in materia istituzionale  o
comunque interessanti il Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, quando non vi siano  disponibili  locali  demaniali
sufficienti ovvero idonei; 
    d) spese connesse con  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a
convegni,  congressi,   conferenze,   riunioni,   mostre   ed   altre
manifestazioni su materie istituzionali o  comunque  interessanti  il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    e) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni  di  vario
genere,  abbonamenti  a  riviste,   periodici   e   ad   agenzie   di
informazioni, acquisto di opere d'arte, collezioni scientifiche; 
    f) spese  di  traduzione  ed  interpretariato  nei  casi  in  cui
l'Amministrazione non possa provvedervi  con  proprio  personale,  da
liquidare comunque su presentazione di fattura; 
    g) stampa di bollettini, circolari e materiale vario, qualora mo-
tivate  ragioni  di  urgenza  lo  richiedano  e  previo  accertamento
dell'impossibilita'  di  una  loro  tempestiva  esecuzione  da  parte
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
    h)  trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggio,   magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature; 
    i) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 
    l) spese di rappresentanza con l'osservanza  di  quanto  disposto
dall'art. 141  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1973, n. 537; 
    m) rilegatura di libri e pubblicazioni varie; 
    n) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione,  custodia,
illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici  centrali
e  periferici  del  Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica  anche
mediante l'uso di macchine, provvista di  oggetti  di  corredo  e  di
biancheria, riparazione e lavatura degli stessi; 
    o) acquisto, manutenzione e riparazione di mobilio,  acquisto  di
materiale di cancelleria e di valori bollati, di  stampati,  modelli,
litografie, materiale per disegno e per fotografia, reagenti  chimici
e combustibili per laboratorio; 
    p) acquisto e noleggio di macchine  da  stampa,  da  riproduzione
grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura,  di  sistemi  di
scrittura, di  apparecchi  fotoriproduttori,  di  personal  computers
nonche'  di  apparecchi  scientifici,   previa   autorizzazione   del
Provveditorato generale dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  14  della
legge n. 1140 del 28 settembre 1942; 
    q) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi;
acquisto di carburante e lubrificanti, nonche' spese  per  l'acquisto
di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento  della  tassa  di
immatricolazione e di circolazione  e  di  altre  eventuali,  per  il
pagamento dei "premi" di  assicurazione  R.C.  per  gli  automezzi  e
motomezzi  in  dotazione  agli  uffici  centrali  e  periferici   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    r) spese per accertamenti sanitari effettuati nei  confronti  del
personale in servizio presso gli uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    s) spese concernenti il funzionamento  di  consigli,  comitati  e
commissioni  costituiti  a  norma  delle  vigenti  disposizioni,  con
esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per  lo
svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento  e  perfezionamento
del  personale,  nonche'   dei   concorsi   indetti   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    t) spese per studi, rilevamenti  per  compilazioni  di  progetti,
esperienze di qualunque natura e acquisto di  oggetti  necessari  per
tali esperienze. 
  2. Per le spese di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h), l), m),
n), i) escluse le  spese  per  fornitura  di  acqua,  gas  e  energia
elettrica o), p), q),  r),  s),  t),  il  ricorso  alla  gestione  in
economia e' ammesso nei casi in  cui  il  relativo  importo  non  sia
superiore a L. 50.000.000; per quelle di cui al punto a) nei casi  in
cui non sia superiore a L. 150.000.000. 
  3. E' vietato  suddividere  artificiosamente  qualsiasi  fornitura,
lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere  unitario,  in
piu' forniture, lavori o servizi. 
  4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al
presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti  agli  uffici
dell'Amministrazione    centrale,    per    le     spese     riferite
all'Amministrazione centrale stessa e  dai  dirigenti  preposti  agli
uffici periferici, per le spese riferite agli  uffici  medesimi,  nei
limiti e secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa. 
  5. I titolari degli uffici provinciali metrici, potranno  disporre,
sulle   apposite   aperture   di   credito,   senza   la   preventiva
autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, le spese in economia che non superino L. 5.000.000. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara in  tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato    e'   stato   elevato,   da   ultimo,   di
          duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972,  n.  422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dell'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             - L'art. 141 del regolamento per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita'  generale dello Stato,
          approvato con R.D. n.  827/1924, come stostituito dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art. 141. -  Negli  stati  di  previsione  della  spesa
          possono  iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
          denominazioni 'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono  imputate
          soltanto  le  spese  relative ad esigenze di rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il  capitolo  per  'spese  casuali'  e'   esclusivamente
          destinato  alle  spese di natura del tutto accidentale, che
          non possano nemmeno  per  analogia  essere  comprese  negli
          altri  capitoli,  e per le quali non sia ritenuta opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E' vietato disporre  di  qualsiasi  somma  sul  capitolo
          delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
          premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei  ai
          servizi  dell'amministrazione.  E' vietato inoltre disporre
          di qualsiasi somma sul capitolo 'spese  di  rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".
             -  Si  trascrive  di seguito il testo dell'art. 14 della
          legge n.   1140/1942,  recante  variazioni  allo  stato  di
          previsione  dell'entrata,  a quelli della spesa dei diversi
          Ministeri ed ai bilanci  di  talune  Aziende  autonome  per
          l'esercizio  1942-43,  ed  altri provvedimenti di carattere
          finanziario, autorizzazione preventiva sulle spese da parte
          del Provveditorato generale:
             "Art.   14.   -    L'autorizzazione    preventiva    del
          Provveditorato  generale  dello  Stato,  stabilita  per  il
          funzionamento  degli  uffici  statali  dall'art.   24   del
          regolamento  sui  servizi del Provveditorato generale dello
          Stato, approvato con  regio  decreto  20  giugno  1929,  n.
          1058,  modificato  con  la  legge  29 giugno 1940, n. 802 e
          dall'art. 3 del decreto  del  Duce  5  novembre  1935,  per
          lavori  di  stampa, forniture di carta e di buste, acquisto
          di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti  di
          cancelleria,  ecc.,  deve  richiedersi  anche quando a tali
          spese si provveda  con  somme  stanziate  su  capitoli  non
          amministrati  dal Provveditorato generale dello Stato o con
          fondi di gestioni speciali.
             L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia
          l'indispensabilita'  della  fornitura,  sia  la  congruita'
          della spesa.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          ai   comandi,   corpi   e    servizi    dipendenti    dalle
          amministrazioni  militari  ed  alle Aziende dello Stato con
          ordinamento autonomo".