IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  12 della legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente
la ristrutturazione del  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste,
delle  telecomunicazioni e dell'automazione, che prevede l'emanazione
di norme per il funzionamento del suddetto Consiglio;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1 aprile 1977  recante  norme  per  il  funzionamento  del  Consiglio
superiore    tecnico   delle   poste,   delle   telecomunicazioni   e
dell'automazione;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ravvisata la necessita' di modificare alcune  norme  contenute  nel
suddetto decreto ministeriale 1 aprile 1977;
  Sentito   il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazionie dell'automazione;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma   dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400/1988
(GM/79639/4237/DLCST/CL del 15 gennaio 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'art. 2 del decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni 1 aprile 1977 e' inserito il seguente:
  "Art.  2-bis.  -  1.  E'  istituito  un apposito elenco in cui sono
inseriti i nominativi dei membri  straordinari  di  cui  all'art.  4,
terzo  comma, della legge 10 dicembre 1975, n. 693, con l'indicazione
delle materie per le quali sono nominati esperti".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il  D.M.  1  aprile  1977  e'  stato  pubblicato  nel
          Bollettino ufficiale del  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 693/1975 e' il
          seguente:
             "Art.  12   (Funzionamento).   -   Le   norme   per   il
          funzionamento  del Consiglio sono stabilite con decreto del
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni".
             -  Il  D.M.  1  aprile  1977  e'  stato  pubblicato  nel
          Bollettino ufficiale del  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni n. 19 del 1977 (parte seconda).
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali e interministeriali non possono dettare  norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive per intero il  testo  dell'art.  4  della
          legge  n.    693/1975  sulla ristrutturazione del Consiglio
          superiore tecnico delle poste,  delle  telecomunicazioni  e
          dell'automazione:
             "Art. 4 (Composizione). - Il Consiglio superiore tecnico
          delle  poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e'
          composto da:
               a)  il  direttore  generale  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni;
               il  direttore  dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi
          telefonici;
               il direttore dell'Istituto  superiore  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni;
               b)  quattro  dirigenti  generali  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  dei  quali  uno
          esperto   in   materia  di  costruzioni  edili  e  impianti
          tecnologici;
               quattro dirigenti  generali  tecnici  dell'Azienda  di
          Stato per i servizi telefonici;
               c) due esperti in scienza delle costruzioni;
               d)   nove   esperti   nel   campo   postale   e  delle
          telecomunicazioni  o  nelle   discipline   statistiche   ed
          economiche,   due   dei   quali  prescelti  tra  i  docenti
          universitari ordinari;
               c) un magistrato del Consiglio di Stato;
               f) un magistrato della Corte dei conti;
               tre tecnici designati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori maggiormente rappresentative;
               tre rappresentanti del Ministero della difesa;
               un rappresentante del Ministero dei trasporti;
               un rappresentante del Ministero dell'interno;
               un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
               tre  rappresentanti del Ministero delle partecipazioni
          statali;
               un rappresentante del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
               un  rappresentante  del  Ministro per il coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
               un  rappresentante  del   Ministero   della   pubblica
          istruzione;
               due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di
          riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni
          e dell'automazione.
             I  membri  del  Consiglio superiore tecnico delle poste,
          delle  telecomunicazioni  e  dell'automazione  non  possono
          farsi rappresentare.
             Il  Ministro  per  le  poste e le telecomunicazioni puo'
          chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri
          straordinari, non piu' di due esperti nelle singole materie
          in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora
          si discuta delle materie di loro competenza.
             Il Ministro per le poste e le  telecomunicazioni  dovra'
          inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale,
          sentire  la  regione interessata. Il parere di quest'ultima
          dovra'  essere   espresso   entro   trenta   giorni   dalla
          richiesta".