IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E CON IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E CON L'ADESIONE DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SUBENTRATO AL SECONDO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 1993, N. 96. Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le societa' consortili tra le piccole imprese ed in particolare l'art. 27, comma 11, che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle norme di attuazione dello stesso art. 27; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993; A D O T T A il seguente regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze a favore delle societa' consortili a capitale misto pubblico e privato: Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 317/1991 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese: "Art. 27 (Societa' consortili miste). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 2. Le societa' consortili di cui al comma l debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse universita', CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. 3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreche' siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. 4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma l devono essere superiori alla meta' dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non puo' essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla societa' consortile. 5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attivita' delle societa' consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attivita' delle societa' consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purche' se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. 6. Alle societa' consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18. 7. Le attivita' delle societa' consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonche' la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali e per il loro consolidamento; c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualita' sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attivita' produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonche' l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attivita' industriali e artigianali, depositi e magazzini; g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 8. Per le attivita' di cui al comma 7 possono essere concessi, alle societa' consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non piu' di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le societa' consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. 9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 10. I programmi relativi ad attivita' di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. 12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che e' a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993. 13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, purche' non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 14. Le societa' consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle societa' consortili a cui partecipano anche le universita' e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.