IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e  di
ferma volontaria dei sergenti;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare modifiche alle modalita' di
corresponsione degli emolumenti arretrati  al  personale  di  cui  al
decreto-legge  7  gennaio  1992, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri  dell'interno,  del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, delle finanze
e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo  1  della
legge  27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al
31 dicembre 1994.
  2.  Ai  soli  fini  dell'avanzamento,  ai  capitani  dell'Arma  dei
carabinieri  in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo
speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge
15 novembre 1988, n. 486.
  3. In attesa della ristrutturazione  dei  ruoli  dei  sottufficiali
prevista  dall'articolo  3  del  decreto-legge  7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.  216,  ai
fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai
sensi  dell'articolo 4 della citata normativa ed in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto  sono  prorogate  sino  al  31
dicembre   1994   per   i  sergenti  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per  il  transito  nei
ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti
sergenti  sono  trattenuti  in  servizio in via temporanea, senza che
cio'  costituisca  titolo  alla  stabilizzazione  del  rapporto,  nel
rispetto  della  forza  organica  prevista annualmente dalla legge di
bilancio, da fissare in  misura  comunque  non  superiore  ai  valori
stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi
straordinari  per  il  transito nei ruoli del servizio permanente. La
percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti
concorsi viene stabilita  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
d'intesa  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro.