IL MINISTRO DEL TESORO 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
 Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n.  556,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 601; 
 Visto il decreto-legge 9 settembre 1992,  n.  372,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente,  tra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale; 
 Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito,  senza
modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n.  467,  recante  norme
sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli
di Stato e, in particolare, l'art. 4, comma 1, il  quale  demanda  al
Ministero  del  tesoro,  di  concerto  con  quello   delle   finanze,
l'individuazione dei termini e delle modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni contenute nello stesso decreto-legge; 
 Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
397009 del 24 gennaio 1994); 
 
                               ADOTTA 
 
il seguente regolamento di  attuazione  dell'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge  24  settembre  1993,   n.   377,   convertito,   senza
modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n.  467,  recante  norme
sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli
di Stato: 
 
                               Art. 1. 
 
 1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti
due categorie di intermediari: 
  a) per banca di primo livello si intende  ogni  ente  creditizio  o
finanziario, avente sede in  Italia  ovvero  in  Paesi  con  i  quali
l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie  imposizioni,
presso il quale l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli  del
debito pubblico, che ha diritto al regime fiscale  agevolato  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 377 del 24 settembre 1993,  tiene  in
deposito direttamente o indirettamente i titoli medesimi; 
  b) per banca di secondo livello si  intende  ogni  ente  creditizio
italiano, nonche' gli enti internazionali  Euroclear  e  Cedel,  -  i
quali ultimi, ai sensi dell'art. 1, comma  4,  del  decreto-legge  24
settembre 1993, n. 377, ricevono i fondi di loro  pertinenza  per  il
tramite di un'azienda di credito, procuratrice speciale in  Italia  -
sub-depositari dei titoli di cui alla lettera a),  che  intrattengono
rapporti diretti con  l'Amministrazione  finanziaria  -  Dipartimento
delle entrate ai fini della procedura di cui al presente regolamento. 
Le  banche  di  secondo  livello  nonche'  le  aziende   di   credito
procuratrici  speciali  di  Euroclar  e  Cedel  devono   intrattenere
rapporti di conto corrente con la Banca d'Italia. 
 2. Qualora l'effettivo beneficiario  dei  proventi  dei  titoli  del
debito pubblico tenga in deposito i titoli stessi direttamente presso
un ente creditizio italiano di cui alla lettera b), detto ente assume
la veste sia di banca di primo  livello,  sia  di  banca  di  secondo
livello. 
 3. Per proventi si intendono sia gli interessi sia  gli  "scarti  di
emissione" dei titoli del debito pubblico, maturati  nel  periodo  di
godimento della cedola in relazione al periodo di possesso dei titoli
da parte dell'investitore non residente, attestato dal  deposito  dei
titoli stessi presso la banca di primo livello. 
 4. La procedura di cui al  presente  regolamento  e'  applicabile  a
tutti i proventi soggetti a ritenuta derivante da tipologie di titoli
del debito pubblico attualmente in circolazione con esclusione  degli
interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli "scarti di emissione"
dei certificati di credito del tesoro a sconto. 
 
                                     NOTE 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Le obbligazioni e i  titoli  di  cui  all'art.  31  del
          D.P.R.   n.   601/1973   (Disciplina   delle   agevolazioni
          tributarie) sono i titoli  del  debito  pubblico,  i  buoni
          postali di risparmio, le cartelle  di  credito  comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi  e  prestiti  e  le
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o  per
          l'esercizio  diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio. 
            - Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n.  377/1993  (Rimborso
          ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di
          Stato) prevede che: "Con decreto del Ministro  del  tesoro,
          di concerto con il  Ministro  delle  finanze,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabiliti i termini e  le  modalita'
          per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,
          2 e 3,  per  le  quali  potranno  essere  utilizzati  anche
          sistemi telematici di comunicazione dei dati". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Nota agli articoli 1 e 4: 
            - Il testo dell'art. del citato D.L. n.  377/1993  e'  il
          seguente: 
            "Art. 1.  -  1.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva
          applicazione delle disposizioni  contenute  in  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni in  materia  di
          imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi
          esecutivi  in  Italia,  sul  trattamento  tributario  degli
          interessi ed altri proventi dei titoli di debito  pubblico,
          il  Ministero  delle  finanze  comunica  periodicamente  al
          Ministero  del  tesoro  l'ammontare  delle   ritenute   non
          applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni
          medesime.  Il  Ministero  delle   finanze   effettua   tale
          comunicazione sulla base di idonea  documentazione  fornita
          dagli effettivi beneficiari degli interessi e  degli  altri
          proventi dei titoli del debito  pubblico,  dalle  autorita'
          fiscali  estere  e  dagli  enti  creditizi  o   finanziari,
          residenti in Italia o in Paesi  con  i  quali  l'Italia  ha
          stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro
          le doppie imposizioni in materia di  imposte  sul  reddito,
          presso  i  quali  gli  effettivi  beneficiari  tengono   in
          deposito,  direttamente  o  indirettamente,  i  titoli  del
          debito pubblico. 
            2. Il Ministero del tesoro  riconosce  l'ammontare  delle
          somme conseguenti  all'applicazione  della  ritenuta  nella
          misura  prevista  dalle   convenzioni   o   altri   accordi
          internazionali  alle  aziende  di  credito  italiane   sub-
          depositarie dei titoli, affinche'  esse  provvedano,  anche
          per il tramite di altri soggetti, al  pagamento  in  favore
          degli  effettivi  beneficiari   non   residenti   e   versa
          all'erario  le  ritenute   effettivamente   operate   sugli
          interessi e sugli altri  proventi  dei  titoli  del  debito
          pubblico. 
            3. Il riconoscimento dei maggiori  proventi  per  effetto
          della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura
          ridotta, delle ritenute sugli scarti di  emissione  avviene
          in occasione della scadenza di ogni  cedola,  relativamente
          alla quota maturata nel periodo di godimento  della  cedola
          stessa; l'importo  dei  predetti  maggiori  proventi  viene
          determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla
          scadenza  del  titolo,  ad  un  tasso  pari  al  rendimento
          effettivo del titolo medesimo all'emissione. 
            4. Ai soli fini dell'applicazione delle  disposizioni  di
          cui ai commi 1, 2 e  3  sono  equiparati  alle  aziende  di
          credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di
          compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema  dei
          conti accentrati  titoli  della  Banca  d'Italia,  i  quali
          devono nominare un rappresentante in Italia. 
            5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla  fonte
          derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in
          circolazione, con  esclusione  degli  interessi  sui  buoni
          ordinari  del  tesoro  e  degli  scarti  di  emissione  dei
          certificati di credito del Tesoro  a  sconto.  Le  predette
          disposizioni si applicano alle nuove tipologie  dei  titoli
          del debito pubblico sulla  base  di  appositi  decreti  del
          Ministro del tesoro, emanati di concerto  con  il  Ministro
          delle finanze".