IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato e, in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale demanda al Ministero del tesoro, di concerto con quello delle finanze, l'individuazione dei termini e delle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 397009 del 24 gennaio 1994); ADOTTA il seguente regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato: Art. 1. 1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari: a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni, presso il quale l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico, che ha diritto al regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 377 del 24 settembre 1993, tiene in deposito direttamente o indirettamente i titoli medesimi; b) per banca di secondo livello si intende ogni ente creditizio italiano, nonche' gli enti internazionali Euroclear e Cedel, - i quali ultimi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, ricevono i fondi di loro pertinenza per il tramite di un'azienda di credito, procuratrice speciale in Italia - sub-depositari dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengono rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria - Dipartimento delle entrate ai fini della procedura di cui al presente regolamento. Le banche di secondo livello nonche' le aziende di credito procuratrici speciali di Euroclar e Cedel devono intrattenere rapporti di conto corrente con la Banca d'Italia. 2. Qualora l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico tenga in deposito i titoli stessi direttamente presso un ente creditizio italiano di cui alla lettera b), detto ente assume la veste sia di banca di primo livello, sia di banca di secondo livello. 3. Per proventi si intendono sia gli interessi sia gli "scarti di emissione" dei titoli del debito pubblico, maturati nel periodo di godimento della cedola in relazione al periodo di possesso dei titoli da parte dell'investitore non residente, attestato dal deposito dei titoli stessi presso la banca di primo livello. 4. La procedura di cui al presente regolamento e' applicabile a tutti i proventi soggetti a ritenuta derivante da tipologie di titoli del debito pubblico attualmente in circolazione con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli "scarti di emissione" dei certificati di credito del tesoro a sconto.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Le obbligazioni e i titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sono i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. - Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 377/1993 (Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato) prevede che: "Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota agli articoli 1 e 4: - Il testo dell'art. del citato D.L. n. 377/1993 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorita' fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico. 2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub- depositarie dei titoli, affinche' esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico. 3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del Tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze".