IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante norme per il coordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, lettera b), concernenti il riordinamento o la soppressione degli organi consultivi; dall'art. 6, comma 1, lettera c), concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6, comma 2, lettere c) e d), concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994; Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le competenze degli altri dicasteri nonche' le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1, lettera a), della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali: 1) Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali; 2) Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali; 3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche; 4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; 5) Direzione generale dei servizi generali e del personale. 2. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano o coordinano, anche in collegamento funzionale con le direzioni generali interessate, le attivita' di volta in volta individuate dal Ministro. 3. Il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi fanno parte del Ministero, con organizzazione ed organici distinti. Fino all'attuazione della riforma legislativa prevista dall'art. 6, comma 6, della legge n. 491 del 1993, continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del relativo art. 6, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 491/1993 reca: "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Si trascrivono il comma 9 dell'art. 2 ed il comma 1, lettera a), dell'art. 6 della predetta legge: "Art. 2, comma 9. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato, indica le funzioni che sono attribuite alle regioni e province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d)". "Art. 6, comma 1, lettera a). - 1. Il Governo, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a: a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni". - Il testo del comma 6 dell'art. 6 della medesima legge n. 491/1993 e' cosi' formulato: "6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'art. 1, per la riforma: a) del Corpo forestale dello Stato; b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi".