IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 4 dicembre  1993,  n.  491,  recante  norme  per  il
coordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola e forestale e  l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali; 
  Considerata l'opportunita' di provvedere con  separati  regolamenti
all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), e
dall'art. 6, comma 2, lettera b), concernenti il riordinamento  o  la
soppressione degli organi consultivi; dall'art. 6, comma  1,  lettera
c),  concernente  il  riordinamento  o  la  soppressione  degli  enti
vigilati dal Ministero; dall'art.  6,  comma  2,  lettere  c)  e  d),
concernenti, rispettivamente,  il  riordinamento  degli  istituti  di
ricerca e sperimentazione agraria e  l'istituzione  di  una  Consulta
nazionale per la ricerca agroalimentare; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
istituito con legge 4 dicembre 1993, n. 491,  di  seguito  denominato
Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte
salve le competenze degli altri  dicasteri  nonche'  le  funzioni  da
attribuire alle regioni ed alle province autonome e la  distribuzione
dell'organico  del  soppresso  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste in base agli articoli 2, comma 9, e 6, comma 1,  lettera  a),
della legge n. 491 del 1993, e' articolato nelle seguenti  partizioni
primarie, cui sono preposti dirigenti generali: 
   1)   Direzione   generale   delle    politiche    comunitarie    e
internazionali; 
   2) Direzione generale delle politiche agricole ed  agroindustriali
nazionali; 
   3) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche; 
   4) Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; 
   5) Direzione generale dei servizi generali e del personale. 
  2. I dirigenti generali con funzioni  di  consigliere  ministeriale
curano  o  coordinano,  anche  in  collegamento  funzionale  con   le
direzioni generali  interessate,  le  attivita'  di  volta  in  volta
individuate dal Ministro. 
  3.  Il  Corpo  forestale  dello  Stato  e  l'Ispettorato   centrale
repressione frodi fanno parte del Ministero,  con  organizzazione  ed
organici distinti.  Fino  all'attuazione  della  riforma  legislativa
prevista  dall'art.  6,  comma  6,  della  legge  n.  491  del  1993,
continuano ad applicarsi agli stessi e all'Azienda di Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) le vigenti disposizioni. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 6, come sostituito 
          dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: 
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di livello dirigenziale generale e delle relative  funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del Ministro competente, d'intesa  con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il  Ministro  del  tesoro.  L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato  dal  Ministro   competente,   d'intesa   con   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato. 
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge. 
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 
             5. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30  dicembre  1992,  n.
          503, relativamente al personale appartenente alle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, va  interpretato  nel  senso
          che al predetto personale non si applica  l'art.  16  dello
          stesso decreto. 
             6. Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. 
          Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca. 
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere comunicati al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica". 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             -  La  legge  n.  491/1993  reca:  "Riordinamento  delle
          competenze  regionali  e  statali  in  materia  agricola  e
          forestale  e  istituzionale  del  Ministero  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali". Si trascrivono il  comma
          9 dell'art. 2 ed il comma 1, lettera a), dell'art. 6  della
          predetta legge: 
             "Art. 2, comma 9. - Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  il   Ministro,
          d'intesa con il  Comitato,  indica  le  funzioni  che  sono
          attribuite alle regioni e province autonome,  relativamente
          alle materie di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d)". 
             "Art. 6, comma 1, lettera a). - 1. Il Governo, con uno o
          piu' regolamenti,  da  adottarsi  ai  sensi  del  D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 17 della legge 23  agosto
          1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, a: 
               a)  definire   l'organizzazione   degli   uffici   del
          Ministero, e distribuire, previa intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome,  l'organico  del  soppresso   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, tra Ministero  e  regioni
          in   relazione   alle    funzioni    assegnate    a    tali
          amministrazioni". 
             - Il testo del comma 6 dell'art. 6 della medesima legge 
          n. 491/1993 e' cosi' formulato: 
             "6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui
          all'art. 2, comma 6, presenta al Parlamento  una  relazione
          sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla
          stessa, e disegni di legge  ispirati  ai  principi  di  cui
          all'art. 1, per la riforma: 
               a) del Corpo forestale dello Stato; 
               b)  dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel
          mercato agricolo (AIMA); 
               c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi".