IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali  e  di
sgravi contributivi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1  gennaio  1994  sono  confermati  gli  esoneri
contributivi  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  1993,  n. 151, secondo condizioni, limiti e
modalita' previsti dal predetto decreto.
  2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali  operanti  nel
territorio  della  provincia  di  Gorizia  nei  confronti  degli enti
previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4  della  legge
29  gennaio  1986,  n.  26,  si  considera regolarmente assolto con i
versamenti delle predette imprese effettuati anteriormente alla  data
di  entrata  in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 1989, n. 389.
  3.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in lire
2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire  2.130  miliardi  per  l'anno
1995  ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.