IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
sui prezzi di specialita' medicinali ad integrazione di quelle di cui
al  decreto-legge  28 febbraio 1994, n. 137, anche al fine di rendere
operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. In  attesa  della  determinazione  dei  prezzi  ai  sensi  della
deliberazione  del  CIPE  indicante  i  criteri per la fissazione del
prezzo medio dei farmaci, secondo quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma  12,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, le specialita'
medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere  a)  e  b)  del
comma  10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993,
sono commercializzate  ai  prezzi  indicati  dalle  aziende  titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  che  siano stati
giudicati dalla Commissione  unica  del  farmaco  compatibili  con  i
vincoli  di  spesa  farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537
del 1993.
  2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28  febbraio  1994,
n.  137,  dopo  le  parole: "specialita' medicinali" sono aggiunte le
seguenti:   "compresi    i    farmaci    preconfezionati,    prodotti
industrialmente".
  3.  Il  prezzo  al  pubblico  delle  specialita' medicinali per uso
umano, compresi i farmaci preconfezionati  prodotti  industrialmente,
non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale,
e' libero.