IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in  particolare
l'art. 384 con il quale rimangono in vigore le disposizioni  speciali
vigenti per il Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato  con
legge 4 maggio  1951,  n.  538,  ed  in  particolare  l'art.  13  che
autorizza gli ufficiali,  sottufficiali,  guardie  scelte  e  guardie
appartenenti al Corpo forestale dello Stato a  portare  armi,  ed  il
successivo  art.  29  che  stabilisce  che  fino  all'emanazione  del
regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo  forestale  dello
Stato continueranno ad applicarsi  le  disposizioni  del  regolamento
approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
commi 1 e 2; 
  Visto l'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che inserisce il
Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia, fatte  salve  le
rispettive attribuzioni e la normativa del vigente ordinamento; 
  Visto l'art. 30 del testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n.
110, recante  norme  integrative  della  disciplina  vigente  per  il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; 
  Visto l'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,  recante  nuove
norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e
dei congegni assimilati; 
  Ritenuto di dover determinare le caratteristiche dell'armamento per
il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge  funzioni  di
polizia; 
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con i  Ministri  dell'interno,  della  difesa,
delle finanze e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Generalita' 
  1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello  Stato  ed  al
personale del Corpo che svolge funzioni  di  polizia  e'  adeguato  e
proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e  delle  altre
attribuzioni operative affidate. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R.  10  gennaio  1957, n. 3, approva il testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato. Se ne trascrive l'art. 384:
             "Art.   384  (Applicabilita').  -  Le  disposizioni  del
          presente decreto si applicano a tutti gli impiegati  civili
          dello  Stato,  salve le disposizioni speciali vigenti per i
          personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della  legge
          20  dicembre  1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici
          giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai
          Tribunali militari ed all'Avvocatura dello  Stato,  nonche'
          per il personale contemplato dall'art. 300.
             Rimangono  pure  ferme  le disposizioni speciali vigenti
          per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle
          riguardanti la composizione e le attribuzioni del  relativo
          Consiglio di amministrazione".
             -  Il  D.Lgs. n. 804/1948 reca: "Norme di attuazione per
          il ripristino del  Corpo  forestale  dello  Stato".  Se  ne
          trascrivono gli articoli 13 e 29:
             "Art.   13.   -   Al   personale  del  gruppo  A  ed  ai
          sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e' attribuita
          la qualifica di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria;  alle
          guardie  scelte  ed alle guardie e' attribuita la qualifica
          di agente di polizia giudiziaria; al personale  del  gruppo
          A,  ai  sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie,
          anche quella di agente di pubblica sicurezza".
             "Art. 29.  -  Con  decreto  del  Capo  dello  Stato,  su
          proposta  del  Ministro  per l'agricoltura e le foreste, di
          concerto con i Ministri per il tesoro, per interno e per la
          grazia  e  giustizia,  si   provvedera'   ad   emanare   un
          regolamento   unico  dei  servizi  forestali  e  del  Corpo
          forestale dello Stato.
             Fino  a  quando  tale  regolamento  non  sara'  emanato,
          continueranno  ad  applicarsi, in quanto compatibili con le
          norme contenute nel presente decreto, le  disposizioni  del
          regolamento  approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929,
          n. 1997".
             - Il  R.D.  n.  1997/1929  approva  il  regolamento  per
          l'applicazione  della  legge  13  dicembre  1928,  n. 3141,
          concernente  l'amministrazione   forestale,   l'ordinamento
          della milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste
          demaniali dello Stato.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  trascrive  l'art.  16  della  legge  n. 121/1981,
          recante il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza:
             "Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
               a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b) il Corpo della guardia di finanza, per il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".
             - L'art. 30 della legge n. 110/1975 e' cosi' formulato:
             "Art. 30  (Armi,  munizioni  ed  esplosivi  delle  Forze
          armate e dei Corpi armati dello Stato). - Le autorizzazioni
          previste  dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
          18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui
          agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le
          armi,  o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti
          alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e  per  il
          personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato
          impiegato  nell'esercizio  delle  funzioni  e  degli  altri
          compiti di istituto.
             Con decreto del Ministro per la difesa,  da  pubblicarsi
          nella  Gazzetta  Ufficiale, di concerto con il Ministro per
          l'interno,   verranno   specificati    i    documenti    di
          accompagnamento  necessari per il trasporto delle armi o di
          parti di esse, di munizioni e di esplosivi  che  non  venga
          effettuato  direttamente  dalle  Forze  armate  o dai Corpi
          armati dello Stato".
             - Si trascrive l'art. 7 della legge n. 36/1990:
             "Art. 7. - 1. Ai soli fini  della  difesa  personale  e'
          consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art.
          42  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  oltre
          che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto
          6  maggio  1940,  n. 635, recante regolamento di esecuzione
          del  citato  testo   unico,   ai   magistrati   dell'ordine
          giudiziario,  anche  se temporaneamente collocati fuori del
          ruolo  organico,  al  personale   dirigente   e   direttivo
          dell'Amministrazione penitenziaria.
             2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di
          concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia, della
          difesa, del tesoro e delle  finanze,  sono  individuate  le
          categorie  di  persone  che,  a  causa  della esposizione a
          rischio dipendente dall'attivita' svolta nell'ambito  delle
          Amministrazioni   della   giustizia   o   della  difesa,  o
          nell'esercizio  di  compiti  di  pubblica  sicurezza,  sono
          esonerate   dall'obbligo   del  pagamento  della  tassa  di
          concessione governativa  prevista  per  il  rilascio  della
          licenza  di  porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni
          vigenti in materia di  dotazione  e  porto  delle  armi  in
          servizio nonche' di concessione gratuita della licenza.
             3.  Il  decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi' le
          condizioni di applicabilita' della medesima  disciplina  al
          personale cessato dal servizio".