IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con immediatezza all'abrogazione e alla modifica di talune disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 e del 18 marzo 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128 1. Al decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 3 dell'articolo 2, nell'alinea, la parola: "compie" e' sostituita dalla seguente: ", compiuta" e le parole da: "e, ove" fino a: "di origine" sono soppresse; la lettera b) e' soppressa; alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dell'interno" sono aggiunte le seguenti: ", che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorita' competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione"; b) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le lettere c), d), e), f), g) ed h).