IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente
dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
data 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  117  del
21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal
massiccio    esodo    delle     popolazioni     provenienti     dalla
Bosnia-Erzegovina; 
  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare  il  proseguimento  degli  interventi  in
materia  previsti  dal  decreto-legge  24  luglio   1992,   n.   350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
garantire la continuita' degli interventi  previsti  dalla  legge  19
luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in  favore  dei  minori
soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose,  nonche'
di integrare opportunamente la legge stessa; 
  Tenuto conto, infine, della  eccezionale  rilevanza  sociale  delle
attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle
persone in stato di bisogno e ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria
necessita' ed urgenza di assicurare la continuita'  degli  interventi
previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri di grazia
e giustizia,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Interventi in favore  degli  sfollati  delle  Repubbliche  sorte  nei
                    territori della ex Jugoslavia 
  1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di  carattere
umanitario a  favore  degli  sfollati  delle  Repubbliche  sorte  nei
territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge
24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, e' autorizzata la spesa di lire  50  miliardi
per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.