IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per il recupero delle somme che, da riscontri effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risultano non dovute; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione n. 642 del 24 gennaio 1994 effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Amministrazione finanziaria effettua controlli preventivi, con procedure automatizzate realizzate dall'anagrafe tributaria, dei dati forniti dalle aziende di credito italiane sub-depositarie e dagli enti internazionali equiparati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, in ordine ai soggetti non residenti, ai titoli del debito pubblico depositati ed ai proventi spettanti, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 377. 2. Le richieste trasmesse che contengono dati incompleti o irregolari sono annullate da parte dell'Amministrazione finanziaria che ne informa per via telematica l'azienda interessata.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 2. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993: "Art. 1, comma 4. - Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia". "Art. 2. - 1. Ai fini dell'applicazione, in base all'art. 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonche', anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni. 2. La documentazione riguardante ciascun soggetto puo' essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui e' prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui e' subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'art. 1, comma 1".