IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito  dalla
legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme  sul  rimborso  ai  non
residenti delle ritenute convenzionali sui titoli  di  Stato  ed,  in
particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  sono
stabiliti i termini e le modalita' per il recupero delle  somme  che,
da riscontri effettuati dall'Amministrazione  finanziaria,  risultano
non dovute; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
  Vista la comunicazione n. 642 del 24  gennaio  1994  effettuata  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'Amministrazione finanziaria effettua controlli 
preventivi,  con  procedure  automatizzate  realizzate  dall'anagrafe
tributaria, dei  dati  forniti  dalle  aziende  di  credito  italiane
sub-depositarie  e  dagli  enti  internazionali  equiparati  di   cui
all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24  settembre  1993,  n.  377,
convertito dalla legge  18  novembre  1993,  n.  467,  in  ordine  ai
soggetti non residenti, ai titoli del debito pubblico  depositati  ed
ai  proventi  spettanti,  ai   sensi   dell'art.   2   dello   stesso
decreto-legge n. 377. 
  2.  Le  richieste  trasmesse  che  contengono  dati  incompleti   o
irregolari sono annullate da parte  dell'Amministrazione  finanziaria
che ne informa per via telematica l'azienda interessata. 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Per il testo del  comma  1  dell'art.  3  del  D.L.  n.
          377/1993 si veda in nota all'art. 2. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Nota all'art. 1: 
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  e
          dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993: 
             "Art. 1, comma 4. - Ai soli fini dell'applicazione delle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati  alle
          aziende  di  credito  italiane  sub-depositarie  gli   enti
          internazionali  di  compensazione  e  di  deposito   titoli
          aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca
          d'Italia, i quali  devono  nominare  un  rappresentante  in
          Italia". 
             "Art.  2.  -  1.  Ai  fini  dell'applicazione,  in  base
          all'art. 1, del trattamento tributario  degli  interessi  e
          degli  altri  proventi  dei  titoli  del  debito   pubblico
          previsto dalle convenzioni  e  accordi  internazionali,  le
          aziende di credito italiane sub-depositarie e gli  enti  ad
          esse  equiparati   devono   acquisire   la   certificazione
          rilasciata   dall'autorita'   fiscale   estera,   i    dati
          identificativi dei soggetti non residenti,  nonche',  anche
          in via telematica, i dati relativi alla individuazione  dei
          titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La  predetta
          documentazione   deve   essere   tenuta   a    disposizione
          dell'Amministrazione  finanziaria  per   un   periodo   non
          inferiore a dieci anni. 
             2. La documentazione riguardante ciascun  soggetto  puo'
          essere unica, anche nel caso  di  possesso  di  titoli  del
          debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha  valore  per
          l'intero anno solare in cui  e'  prodotta,  ovvero  per  il
          minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui  e'
          subordinata  l'applicazione  del   trattamento   tributario
          previsto dalle convenzioni e dagli  accordi  internazionali
          di cui all'art. 1, comma 1".