IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto l'art. 5, comma 2, della direttiva della Commissione CEE  del
14 maggio 1991, n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti ed alimenti
di proseguimento;
  Visto  l'art.  3, comma 2, lettera a), della direttiva n. 92/52/CEE
sugli alimenti per lattanti e  alimenti  di  proseguimento  destinati
all'esportazione verso Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965,  concernente  la  disciplina  degli additivi chimici consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze  alimentari,
modificato da ultimo con il decreto 2 agosto 1993, n. 582, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994;
  Ritenuto,  nelle  more dell'adozione di disposizioni comunitarie in
materia di additivi da  impiegare  negli  alimenti  per  lattanti  ed
alimenti  di proseguimento, di procedere all'adozione di disposizioni
nazionali;
  Ritenuto di dover provvedere alle  modifiche  ed  integrazioni  del
decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per prevedere l'impiego
di  taluni  additivi  alimentari  negli alimenti per lattanti e negli
alimenti di proseguimento;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 22 luglio 1993;
  Vista la decisione della Commissione CEE  dell'8  luglio  1993,  n.
93/395/CEE, che invita la Repubblica italiana a rinviare di sei mesi,
a  decorrere  dalla  data  di  notifica  della  decisione  stessa, le
disposizioni  di  etichettatura  intese  a  rendere  obbligatoria  la
menzione "confezionato in atmosfera modificata";
  Ritenuta  l'opportunita' di prevedere esplicitamente la clausola di
mutuo riconoscimento per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti
di proseguimento legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro
Stato membro delle Comunita' europee;
  Ritenuto di dover applicare la  clausola  sopra  citata,  ai  sensi
degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche agli
alimenti  di  che  trattasi  originari  dei Paesi EFTA che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1.  Negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento e'
consentito l'impiego degli additivi elencati nelle  tabelle  A  e  B,
rispettivamente,  alle  condizioni  ivi indicate. Dette tabelle fanno
parte integrante dell'allegato I al  decreto  ministeriale  31  marzo
1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 2 agosto 1993,
n. 582.
  2.  Negli  alimenti  per lattanti e negli alimenti di proseguimento
destinati all'esportazione verso Paesi terzi e' consentito impiegare,
oltre agli additivi riportati nelle tabelle A e B, anche gli additivi
previsti, rispettivamente, dalle norme del Codex Alimentarius  "Codex
STAN 72-1981" e "Codex STAN 156-1987", alle condizioni ivi previste.
  3.  Per  l'imballaggio degli alimenti per lattanti e degli alimenti
di proseguimento e' consentito l'impiego delle seguenti  sostanze:  E
938 argon, E 939 elio ed E 941 azoto.
  4.  Sulla confezione degli alimenti trattati con le sostanze di cui
al comma  3  deve  essere  riportata,  la  dizione  "confezionato  in
atmosfera modificata".
  5.  Le  sostanze  E  938  argon,  E  939 elio ed E 941 azoto devono
possedere i requisiti di purezza riportati nella tabella C.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e  5  non  si  applicano  agli
alimenti  per  lattanti  ed agli alimenti di proseguimento legalmente
prodotti  e/o  commercializzati  in  un  altro  Stato  membro   della
Comunita'   europea  ed  a  quelli  originari  dei  Paesi  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  5,  lettera  g), della legge n.
          283/1962, sulla  disciplina  igienica  della  produzione  e
          della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e'
          il seguente:
             "E'  vietato  impiegare nella preparazione di alimenti o
          bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come
          mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il
          consumo, sostanze alimentari:
              a)-f) (omissis):
              g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura
          non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita'  o,
          nel  caso  che  siano autorizzati, senza l'osservanza delle
          norme  prescritte  per  il  loro  impiego.  I  decreti   di
          autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali".
             - Il testo dell'art. 22 della medesima legge n. 283/1962
          e' il seguente:
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio   superiore   di  sanita'  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro  un  anno  il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari.
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".
             -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 2, della direttiva n.
          91/321/CEE, sugli alimenti  per  lattanti  ed  alimenti  di
          proseguimento, e' il seguente: "2. Le disposizioni relative
          all'autorizzazione   di  additivi  nella  fabbricazione  di
          alimenti per lattanti e alimenti di  proseguimento  saranno
          emanate con una direttiva del Consiglio".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  2, lettera a), della
          direttiva n.  92/52/CEE, e' il seguente:
             "2. Inoltre i prodotti di cui all'art. 1  devono  essere
          conformi:
               a) agli articoli 3 e 6 della direttiva n. 91/321/CEE o
          alle  relative  norme  internazionali  stabilite  dal Codex
          Alimentarius".
             -  I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato   ed
          aggiornato  il  D.M.  31  marzo  1965,  prima  del presente
          decreto, sono i seguenti:
              19 febbraio 1966, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 72 del 23 marzo 1966;
              28  luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          204 del 16 agosto 1967;
              20 febbraio 1968, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
              14  giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          173 del 10 luglio 1968;
              12 febbraio 1969, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 95 del 14 aprile 1969;
              10  luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          184 del 23 luglio 1969;
              12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          220 del 29 agosto 1969;
              15  dicembre  1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          132 del 26 maggio 1971;
              30  luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          229 dell'11 settembre 1971;
              9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          135 del 25 maggio 1972;
              1  luglio  1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          186 del 19 luglio 1972;
              20 ottobre 1978, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
              16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
              7  marzo  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 28 maggio 1980;
              21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          38 del 9 febbraio 1981;
              14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
              14  aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 4 maggio 1983;
              1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          228 del 20 agosto 1983;
              29  novembre  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 331 del 2 dicembre 1983;
              13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          203 del 25 luglio 1984;
              20  febbraio  1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 57 del 7 marzo 1985;
              31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
             22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          194 del 28 luglio 1973;
              29  dicembre  1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 13 del 15 gennaio 1974;
              6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
              6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          342 del 30 dicembre 1975;
              31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          117 del 5 maggio 1976;
              15  luglio  1976,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
              30 dicembre 1976, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 3 del 5 gennaio 1977;
              18  maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          157 dell'8 giugno 1978;
              28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          231 del 19 agosto 1978;
              7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
              18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
              12 agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  229 del 1 ottobre 1987;
              31  dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 4 del 5 gennaio 1989;
              24 luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  204 del 1 settembre 1990;
              6  novembre  1992,  n.  525,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
              2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive  il  testo  degli  articoli  11  e   12
          dell'accordo sullo Spazio economico europeo con protocolli,
          allegati  e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992,
          ratificato con legge n. 300/1993:
             "Art. 11. - Sono vietate  fra  le  Parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'importazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
             "Art. 12. - Sono vietate  fra  le  Parti  contraenti  le
          restrizioni    quantitative    all'esportazione,    nonche'
          qualsiasi misura di effetto equivalente".
          Nota all'art. 1:
             - L'allegato 1 al D.M. 31 marzo  1965  riporta  l'elenco
          degli additivi che possono essere impiegati negli alimenti,
          i  casi  e  le  dosi  d'impiego  ed  i requisiti generali e
          specifici di purezza che gli additivi devono possedere.