IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITA', DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
   DELL'AMBIENTE
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega   al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  87/405/CEE
relativa al livello di potenza acustica ammesso dalle gru a torre;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 137, di attuazione
della direttiva 87/405/CEE relativa al livello  di  potenza  acustica
ammesso delle gru a torre ed, in particolare, l'art. 7;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata legge n. 400/1988 (n.
161033 del 17 gennaio 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'autorizzazione  alla  certificazione   CEE   prevista   dalla
direttiva n. 87/405/CEE puo' essere concessa a organismi o laboratori
di  prova  in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV al
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  137,   pubblicato   sul
supplemento  ordinario  n.  34,  alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio 1992.
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  decreto   del   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato che, per il tramite
dell'ispettorato tecnico  dell'industria,  accerta  il  possesso  dei
requisiti del richiedente.
  3.  Qualora  l'organismo  o  il  laboratorio  di prova che richiede
l'autorizzazione di cui al comma 1, per lo svolgimento di particolari
prove necessarie al rilascio della  certificazione  CEE,  debba  fare
ricorso a terzi, l'autorizzazione e' condizionata alla valutazione da
parte  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 1  anche
dei terzi coinvolti.
  4. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.
592,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto,
possono   richiedere   l'estensione   della    autorizzazione    alla
certificazione CEE di cui al comma 1, mediante istanza secondo quanto
previsto al successivo art. 2, commi 1 e 2 - limitatamente al punto f
- e comma 3.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubbica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore  e   l'efficacia   degli   atti   legislativi   qui'
          trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge   n.  428/1990  reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 67:
             "Art. 67 (Criteri di delega in materia  di  inquinamento
          atmosferico,   acustico   e   delle  acque  e  di  scarichi
          nell'ambiente di sostanze pericolose).  -  1.  L'attuazione
          delle  direttive  in  materia  di inquinamento atmosferico,
          acustico e delle  acque  e  di  scarichi  nell'ambiente  di
          sostanze    pericolose,   comprese   nell'elenco   di   cui
          all'allegato A della presente  legge,  dovra'  osservare  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a) per il recupero e la conservazione delle condizioni
          ambientali  in  difesa  degli  interessi fondamentali della
          collettivita'  e   della   qualita'   della   vita,   della
          conservazione   e   valorizzazione   delle  risorse  e  del
          patrimonio naturale saranno previste:
               1) misure rivolte alla protezione della salute e  alla
          tutela dell'ambiente;
               2) adeguate misure di vigilanza e controllo;
               3)  misure  volte  alla  prevenzione e riparazione del
          danno ambientale;
               4) misure per  l'eliminazione,  lo  smaltimento  e  il
          riciclaggio   delle  sostanze  e  dei  preparati  nocivi  e
          inquinanti;
               b) la produzione, l'immissione  nel  mercato  e  l'uso
          delle  sostanze  e  preparati  inquinanti o comunque nocivi
          saranno disciplinati secondo criteri atti  a  salvaguardare
          la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni
          per la necessaria informazione dei consumatori.
             2.  I  decreti  legislativi prevederanno altresi' che le
          successive modifiche alle disposizioni in  essi  contenute,
          da  introdurre  anche  in attuazione di modifiche apportate
          alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove  non
          ricorra  riserva  di  legge,  mediante  regolamenti  o atti
          amministrativi generali o comunque con altri  provvedimenti
          di  natura  non  regolamentare gia' previsti dalle leggi di
          settore".
             - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs.  n.  137/1992,  e'  il
          seguente:
             "Art. 7 (Organismi autorizzati alla certificazione CEE).
          - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  della
          sanita',  del  lavoro  e   della   previdenza   sociale   e
          dell'ambiente,  da  emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
          vigore   del   presente   decreto   legislativo,    saranno
          determinate  le  condizioni  e le modalita' per il rilascio
          delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli  sulle
          gru a torre.
             2.  Sino  all'entrata  in  vigore  del decreto di cui al
          comma 1 restano ferme  le  autorizzazioni  rilasciate  agli
          organismi  gia'  abilitati ad effettuare la misurazione del
          livello di potenza acustica  delle  gru  a  torre  ed  alla
          conseguente certificazione del tipo.
             3.      L'autorita'      competente      al     rilascio
          dell'autorizzazione vigila sull'attivita'  degli  organismi
          autorizzati  e  puo'  procedere a verifiche e ispezioni nei
          loro confronti al  fine  di  accertare  la  permanenza  dei
          requisiti  minimi e il regolare svolgimento delle procedure
          di cui agli articoli seguenti.
             4. Se un  organismo  autorizzato  non  soddisfa  piu'  i
          requisiti  minimi  di cui all'allegato IV, l'autorizzazione
          e' revocata.
             5.  Il  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri,
          da'  comunicazione  alla  Commissione CEE dell'elenco degli
          organismi autorizzati, nonche' delle modifiche od eventuali
          revoche dell'autorizzazione.
             6.  Le  spese  delle  procedure  previste  dal  presente
          decreto  sono  a  totale  carico  del fabbricante o del suo
          mandatario.
             7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale  danno
          recato al fabbricante o a terzi.
             8.  Le  revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da
          parte  degli  organismi   dovranno   essere   motivate   e'
          comunicate  immediatamente agli interessati e all'autorita'
          di  cui  al  comma  3.  Il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, per il tramite del Ministero
          degli affari esteri, ne informera' gli Stati  membri  e  la
          Commissione CEE".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  La  direttiva n. 87/405/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 220  dell'8
          agosto 1987.
            -  Il  D.M.  n.  592/1987,  concernente "Attuazione della
          direttiva 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine
          per cantieri edili", e' stato pubblicato  nel  suppl.  ord.
          alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988.