IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rendere immediatamente disponibile il Palazzo Barberini in Roma per i lavori di ristrutturazione e trasformazione a museo e nel contempo dare la necessaria sede per la rappresentanza alle Forze armate; Vista la legge 26 dicembre 1901, n. 519, concernente l'espropriazione di Villa Borghese; Visto il protocollo d'intesa, in data 4 marzo 1994, sottoscritto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, dal sindaco di Roma e dal presidente dell'ente Fiera di Roma; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il comune di Roma e' autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa, per periodi di durata trentennale rinnovabili a richiesta di detto Dicastero, l'immobile denominato "Casina delle rose", relative pertinenze ed annesso giardino delimitato nei tre lati da viale Goethe, viale della Pineta e viale San Paolo del Brasile, con esclusione del monumento a Goethe, allo scopo di destinarlo alle attivita' di rappresentanza militare, nonche' a sede del circolo ufficiali delle Forze armate. 2. L'assegnazione di cui al comma 1 avviene anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche e ad ogni altro vincolo, fatte salve, per i lavori, i restauri, la conservazione e le eventuali future ristrutturazioni, le previsioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 3. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro e alla manutenzione, anche straordinaria, della "Casina delle rose", valutati in complessivi 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994. Le somme non impegnate nel corrente esercizio finanziario potranno essere utilizzate, per gli stessi fini, negli esercizi finanziari successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.