IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  di provvedere alla immediata copertura
dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo  di  polizia
penitenziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati  idonei
al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti
nel  Corpo  di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  29  gennaio  1992,  n.  36,
convertito  dalla  legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in
servizio a copertura delle vacanze che si  verificheranno  nel  corso
del  1994,  secondo  l'originario  ordine cronologico di espletamento
delle  prove.  Il  personale  suddetto  e'  assunto  nell'ambito  del
contingente   previsto   per   l'anno  1994  dalle  disposizioni  del
decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con  modificazioni,
dalla   legge   26  luglio  1993,  n.  254,  in  quanto  fatte  salve
dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per  allievi
agenti  di  polizia  penitenziaria,  banditi  alla data di entrata in
vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994,
non puo'  avvenire  anteriormente  al  1  gennaio  1995,  nei  limiti
stabiliti,  per  tale  anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.