IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di provvedere alla immediata copertura dei posti che si rendano vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Coloro che, alla data del 29 luglio 1993, sono risultati idonei al termine delle prove per essere reclutati come agenti ed assistenti nel Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213, vengono assunti in servizio a copertura delle vacanze che si verificheranno nel corso del 1994, secondo l'originario ordine cronologico di espletamento delle prove. Il personale suddetto e' assunto nell'ambito del contingente previsto per l'anno 1994 dalle disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, in quanto fatte salve dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. L'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per allievi agenti di polizia penitenziaria, banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto o che saranno banditi nel corso del 1994, non puo' avvenire anteriormente al 1 gennaio 1995, nei limiti stabiliti, per tale anno, dall'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.