IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni    a    completamento    della    complessiva    riforma
dell'ordinamento portuale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e della previdenza  sociale,  del  tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo 
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 1990, n. 58, e' integrato  di  1.000  unita'  relativamente  ai
lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e  gruppi  portuali,  ivi
compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova  e  del
Fondo  gestione  istituti   contrattuali   lavoratori   portuali   in
liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
n.  6  del  1990,  e  di  ulteriori  1.000  unita'  relativamente  ai
dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei  mezzi  meccanici,
intendendosi   il   termine   del   31   dicembre   1993   prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996. 
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, individua termini, criteri e  modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali,  a  coloro  che
hanno presentato la domanda  e  maturato  i  requisiti  entro  il  31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli  professionali,
sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei  piani  di
esodi predisposti da parte  degli  enti  interessati,  tenendo  conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31  dicembre  1993  e'  consentito  il  recupero
volontario  delle  marche  contributive  relative   al   periodo   di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze. 
  3. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   1-bis   e   8,   del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8- bis e 9,  commi
1, 4, 5, 6, 8 e 9,  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,  n.  26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti  in  pensionamento  anticipato,  e'
concesso  l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un   periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra  la
data di risoluzione del rapporto  o  di  cancellazione  dai  ruoli  e
quella di raggiungimento del sessantesimo anno di  eta',  ovvero  del
periodo necessario al compimento di quaranta  anni  di  contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo si applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita'  e  di
incompatibilita'  previsti  per  i   trattamenti   pensionistici   di
anzianita'. Per i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o  assegni  di
invalidita' a carico dell'INPS, per i quali  sussistono  i  requisiti
per  il  pensionamento  anticipato,  l'accoglimento   della   domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di  pensione  secondo  i
criteri e le condizioni di cui  al  presente  comma.  Il  trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL  terra'  conto  degli
eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo  e  di
fatto corrisposti, previo versamento volontario  dei  relativi  oneri
contributivi da parte dei lavoratori  posti  in  prepensionamento  ai
sensi del presente decreto. 
  4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano,  per
il medesimo periodo 1994-1996, anche  ai  dipendenti  della  societa'
Sidermar  di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,   Sidermar
servizi accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa'  finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi  il  trattamento  di  pensione  liquidato   sulla   base
dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari  a  quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella
del conseguimento del sessantesimo anno di  eta',  ovvero  del  minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. 
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di  cui  ai
commi 1 a 4 sono posti a  carico  della  gestione  commissariale  del
Fondo istituti contrattuali lavoratori  portuali  in  liquidazione  e
sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla  base
di apposita rendicontazione annuale. 
  6. L'onere connesso alla corresponsione  del  trattamento  di  fine
servizio e delle indennita' contrattuali e del  trattamento  di  fine
rapporto   relativi   al   pensionamento   anticipato    a    favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti  delle  compagnie  e
gruppi  portuali,  nonche'   dei   lavoratori   dell'ex   gruppo   di
portabagagli di Olbia gia' in quiescenza e  non  ancora  liquidati  a
tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il
commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalita'  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.  6,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione
di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi.  Le  disposizioni
di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile  1983,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n.
230, e successive disposizioni  relative  alla  corresponsione  delle
competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali  si
intendono riferite al solo  trattamento  di  fine  rapporto.  L'onere
connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti  dagli  enti
portuali e dalle aziende  dei  mezzi  meccanici  e'  a  carico  della
gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani  triennali
di esodo di cui al comma 2.  Le  predette  competenze,  ivi  comprese
quelle  gia'  corrisposte  a  tale  titolo,  non  sono   soggette   a
rivalutazione o ad altri oneri finanziari. 
  7. Per il superamento del contenzioso relativo  ai  trattamenti  di
fine servizio maturati  al  31  gennaio  1990  dai  lavoratori  delle
compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma  5
e' autorizzata a rimborsare alle  compagnie  ed  ai  gruppi  portuali
medesimi, secondo un piano individuato con decreto del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in  lire
280  miliardi  senza  rivalutazioni   o   altri   oneri   finanziari.
Conseguentemente le  somme  dovute  dall'INPS,  in  attuazione  della
sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo
di sgravi degli oneri sociali  a  favore  delle  compagnie  e  gruppi
portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973,  n.
171, e al testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla  data  della
predetta pubblicazione, affluiscono  alla  gestione  commissariale  e
concorrono  alla  copertura   finanziaria   della   predetta   somma,
unitamente alle somme a tale titolo gia' corrisposte dall'INPS per il
complessivo  importo  valutato   in   lire   160   miliardi.   L'INPS
corrispondentemente e' autorizzato a compensare, in otto rate annuali
di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni  o  di
altri oneri finanziari, la  somma  di  lire  30.705.765.778  ad  esso
dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di  maggiori  oneri
connessi al pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e  dipendenti
delle compagnie portuali nel  triennio  1990-1992.  Per  le  esigenze
connesse ai compiti di cui al  presente  articolo,  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione provvede,  con  decreto,  su  richiesta
motivata del commissario  liquidatore,  al  trasferimento  presso  il
Fondo  gestione  istituti   contrattuali   lavoratori   portuali   in
liquidazione del personale gia' dipendente dal fondo stesso. 
  8. I termini per la presentazione delle  domande  per  l'attuazione
degli interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati
al 31 dicembre 1996, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle
somme stanziate allo scopo. 
  9. Il beneficio di integrazione salariale di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel  limite
di  ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione   delle
eccedenze dell'anno  1993.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  della
gestione del fondo di cui al comma 5 ed  e'  rimborsato  all'INPS  su
conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui  all'articolo
1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992,  risultino  non
conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva  le
procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi
portuali, unitamente ai relativi interessi legali. 
  10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli   adempimenti
contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione  della  casa  di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola  fino  al  31  dicembre
1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un  miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5. 
  11. Per l'attuazione dei commi da  1  a  10  sono  autorizzati,  in
favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5,  gli
ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi,  per  l'anno
1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle  proiezioni,  per  gli  anni  medesimi,
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione.