IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
                           DI CONCERTO CON 
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
                                  E 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la  tariffa  degli
onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali; 
  Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967,  n.  118,  riguardante  le
modifiche alla tariffa predetta; 
  Esaminata  la  proposta  del   Consiglio   nazionale   dei   periti
industriali del 20 marzo 1992; 
  Ritenuta la necessita' di apportare variazioni alle tariffe per  le
prestazioni professionali dei periti industriali; 
  Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993  dal  Comitato
interministeriale prezzi ai  sensi  dell'art.  14,  penultimo  comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 1 ottobre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
46009/1330 del 3 marzo 1994); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
Aggiornamento  della  tariffa  degli  onorari  per   le   prestazioni
                professionali dei periti industriali 
                               Art. 1. 
  1. Tutti i compensi  da  valutarsi  a  percentuale  sono  calcolati
applicando la seguente formula matematica: 
                          Tr=Ti x (Ir:Ii) t 
   dove: 
    Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale; 
    Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale; 
    Ir = importo della tariffa ricercata; 
    Ii = importo della tariffa di riferimento; 
    t = tangente della retta delle tariffe. 
 
    

           AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge   n.   188/1967
          (Modifiche alla tariffa per  le  prestazioni  professionali
          dei periti industriali) e' il seguente: 
              "Art. 3. - Ulteriori  variazioni  delle  tariffe  degli
          onorari per le prestazioni professionali  ed  a  vacazione,
          spettanti ai periti industriali - con i  criteri  approvati
          dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
          con i Ministri per i lavori pubblici e  per  l'industria  e
          commercio, su proposta del Consiglio nazionale  dei  periti
          industriali". 
             -  Il  penultimo  comma  dell'art.  14  della  legge  n.
          887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che  il  Ministro
          di  grazia  e  giustizia  approvi  le  modificazioni  delle
          tariffe proposte dagli ordini professionali, previo  parere
          del Comitato interministeriale dei prezzi. 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.