IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43;
  Vista  la  legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo
ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento,  la  modifica  e
l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale;
  Visto  il  decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente
il  riordinamento  degli  istituti  doganali  e  la  revisione  delle
procedure di accertamento e di controllo;
  Visto  l'art.  8  del  citato decreto legislativo n. 374, che detta
norme in materia di  controlli  sulle  merci  oggetto  di  operazioni
doganali,  definendo  le  facolta'  degli  uffici  e attribuendo agli
organi sovraordinati il potere di disporre  la  visita  fisica  delle
merci;
  Rilevata  la  necessita' di dare attuazione al comma 5 del suddetto
art.  8,  stabilendo  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
pubblicizzazione   dei   programmi   di  visite  obbligatorie  e  per
l'esecuzione delle relative prescrizioni da parte degli uffici;
  Constatata  la  corrispondente  opportunita'  di  disciplinare   in
conformita'   la   procedura   per  l'adozione  delle  determinazioni
ministeriali che dispongono in  via  generale  controlli  finalizzati
sulle merci oggetto di traffico internazionale, in modo da uniformare
le  tecniche di esecuzione, manuale ed informatica, di tali controlli
con quelle di attuazione dei programmi di visite obbligatorie;
  Considerata  l'opportunita'  di  regolamentare,   per   motivi   di
omogeneita'  in  sede  nazionale,  anche  l'esercizio  delle autonome
facolta' di visita da parte degli uffici;
  Considerata, altresi', l'opportunita' di disciplinare i casi  e  le
modalita' dei controlli sulle merci oggetto di procedura semplificata
di accertamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale dell'11 marzo 1993;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  del  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400  del 1988,
effettuata con nota prot. n. 1860 del 22 ottobre 1993.
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Visita doganale delle merci
  1. L'ufficio doganale e' tenuto ad eseguire la visita fisica  della
merce  presentata alla dogana per il conferimento di una destinazione
doganale,  oltre  che  quando  prescritto  da  norme  legislative   e
regolamentari,  anche  nei  casi  e  con  le  modalita' stabilite dal
presente  regolamento,  ferma  restando  la  facolta'   di   disporre
autonomamente  la visita della merce, ai sensi dell''art. 8, comma 4,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374, in tutti i casi  di
sospetto di irregolarita' o di abusi.
  2.  Sempre  che  non  sia  espressamente disposta la visita totale,
l'obbligo della visita si considera assolto effettuando la  stessa  a
scandaglio,   su  un  numero  di  colli  non  inferiore  all'1%,  con
arrotondamento  all'unita'  superiore,  di   quelli   oggetto   della
dichiarazione,  prescelti  con  criteri  di  mera casualita'. Debbono
comunque essere visitati i colli le cui indicazioni identificative  e
le   cui   caratteristiche   contrastino  significativamente  con  la
documentazione in possesso della dogana ed in tutti gli altri casi di
documentazione carente o insufficiente.
  3. Nei casi di merce presentata alla rinfusa l'obbligo si considera
assolto sottoponendo a  visita  una  quantita'  di  merce  che  possa
considerarsi   rappresentativa  della  partita,  tenuto  conto  delle
modalita' si stivaggio e di  condizionamento,  della  qualita'  della
merce  stessa  e  di  ogni  altro  elemento  rilevante  ai fini della
regolarita' dell'accertamento tributario. La quantita' di merce  alla
rinfusa da sottoporre a visita non puo' essere inferiore all'1% della
quantita' totale.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          alle materie di competenza  del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  prima  della  loro emanazione.   Il comma 4
          dello  stesso  articolo  stabilisce   che   gli   anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,   e'   stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.
             - La legge 10 ottobre 1989, n. 349,  recante  delega  al
          Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento
          la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative
          in  materia  doganale  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989.
             -  Il  D.Lgs.  8  novembre  1990, n. 374, concernente il
          riordinamento degli istituti doganali e la revisione  delle
          procedure   di   accertamento  e  di  controllo,  e'  stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990.
          Si riporta il testo del relativo art. 8:
             "Art. 8 (Accettazione e controllo  della  dichiarazione.
          Visita   delle   merci.   Bolletta   doganale).   -  1.  La
          dichiarazione  presentata  all'ufficio  doganale,   qualora
          redatta  conformemente  a  quanto  previsto nei commi 1 e 2
          dell'art. 4,  viene  accettata  ed  iscritta  nel  registro
          corrispondente   alla   destinazione   doganale  richiesta,
          munendola del numero e della data  di  registrazione;  tale
          registrazione da' al documento valore di bolletta doganale.
          Sulla    base   alla   riscossione   dei   diritti   ovvero
          all'assunzione della relative cauzioni.
             2. Con la modalita'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5,
          sempreche'  il  capo  dell'ufficio  doganale abbia ritenuto
          fondati i motivi addotti dalla parte.
             3. Successivamente  l'ufficio  procede  all'esame  della
          dichiarazione  presentata  e della relativa documentazione,
          allo scopo di  accertare  la  qualita',  la  quantita',  il
          valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento
          occorrente  per  l'applicazione  della  tariffa  e  per  la
          liquidazione dei diritti.
             4.  L'ufficio  puo',  altresi',   procedere,   ai   fini
          dell'accertamento,  alla  visita  totale  o  parziale delle
          merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi  ed
          all'esame tecnico unico con l'osservanza della modalita' di
          cui all'art. 61 del testo delle disposizioni legislative in
          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
             5. La  visita  totale  o  parziale  deve  essere  sempre
          eseguita  quando  sia  prescritta  da  norme  di legge e di
          regolamento, da disposizioni  ministeriali  e  nei  casi  e
          secondo  i  programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con
          decreto del Ministro delle  finanze,  ivi  compresi  quelli
          della pericolosita' fiscale e della casualita'.
             6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo' essere
          incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto
          per  l'espletamento delle formalita' doganali con l'ufficio
          territorialmente competente sulla localita'  di  immissione
          in consumo o di produzione delle merci.
             7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma 3
          e la visita fiscale delle merci sono eseguite da funzionari
          diversi.
             8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma 4
          non  comporta  responsabilita'  del funzionario incaricato,
          salvo i casi di dolo, di colpa grave o di  inosservanza  di
          legge,  di  regolamenti o delle prescrizioni amministrative
          di cui al comma 5.
             9.  Il  dichiarante,  qualora  l'ufficio non ne esiga la
          presenza, puo' rinunciare  al  diritto  di  assistere  alla
          visita  delle  merci,  da  effettuarsi nei luoghi designati
          dall'ufficio o  negli  altri  luoghi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare
          direttamente  o a mezzo di altre persone da lui incaricate,
          di gradimento dell'amministrazione,  ed  a  proprie  spese,
          ogno   collaborazione  per  l'espletamento  delle  relative
          operazioni  ed  a  curare  l'apertura  dei  colli   ed   il
          successivo ricondizionamento.
             10.  I  risultati  dei  predetti controlli devono essere
          annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve
          essere firmata dal funzionario che ha eseguito il  relativo
          controllo.
             11.  Quando  l'ufficio  non  procede  alla  visita delle
          merci, quest'ultime, si considerano conformi al dichiarato.
             12. I risultati  della  verifica  parziale  sono  estesi
          all'insieme   delle   merci   che   formano  oggetto  della
          dichiarazione,  sempreche'  il   risultato   parziale   sia
          conforme al dichiarato.
             13.  Se  il  dichiarante  non  provvede al pagamento dei
          diritti dovuti in base alla dichiarazione o non  presta  la
          cauzione  a  garanzia  dei  diritti  medesimi,  ovvero  non
          ottempera all'invito  di  presenziare  e  collaborare  alle
          operazioni  di  controllo,  l'ufficio,  decorsi inutilmente
          otto giorni dall'accettazione della dichiarazione,  procede
          all'accertamento;  in  tal  caso  l'eventuale  visita delle
          merci  viene  eseguita  alla  presenza  di  due   testimoni
          estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le
          operazioni  di  visita  ed il relativo risultato sono fatti
          constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai
          rappresentanti   dell'amministrazione   doganale   e    dai
          testimoni, viene allegato alla dichiarazione.
             14.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  13 non si rende
          esperibile  il  rimedio  dell'impugnativa  previsto   dagli
          articoli  65  e seguenti del testo unico delle disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".
 
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 8, quarto comma, del D.Lgs. n.
          374/1990 si veda in nota alle premesse.