IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e di controllo; Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 374, che detta norme in materia di controlli sulle merci oggetto di operazioni doganali, definendo le facolta' degli uffici e attribuendo agli organi sovraordinati il potere di disporre la visita fisica delle merci; Rilevata la necessita' di dare attuazione al comma 5 del suddetto art. 8, stabilendo le modalita' per la predisposizione e la pubblicizzazione dei programmi di visite obbligatorie e per l'esecuzione delle relative prescrizioni da parte degli uffici; Constatata la corrispondente opportunita' di disciplinare in conformita' la procedura per l'adozione delle determinazioni ministeriali che dispongono in via generale controlli finalizzati sulle merci oggetto di traffico internazionale, in modo da uniformare le tecniche di esecuzione, manuale ed informatica, di tali controlli con quelle di attuazione dei programmi di visite obbligatorie; Considerata l'opportunita' di regolamentare, per motivi di omogeneita' in sede nazionale, anche l'esercizio delle autonome facolta' di visita da parte degli uffici; Considerata, altresi', l'opportunita' di disciplinare i casi e le modalita' dei controlli sulle merci oggetto di procedura semplificata di accertamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 1860 del 22 ottobre 1993. A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Visita doganale delle merci 1. L'ufficio doganale e' tenuto ad eseguire la visita fisica della merce presentata alla dogana per il conferimento di una destinazione doganale, oltre che quando prescritto da norme legislative e regolamentari, anche nei casi e con le modalita' stabilite dal presente regolamento, ferma restando la facolta' di disporre autonomamente la visita della merce, ai sensi dell''art. 8, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in tutti i casi di sospetto di irregolarita' o di abusi. 2. Sempre che non sia espressamente disposta la visita totale, l'obbligo della visita si considera assolto effettuando la stessa a scandaglio, su un numero di colli non inferiore all'1%, con arrotondamento all'unita' superiore, di quelli oggetto della dichiarazione, prescelti con criteri di mera casualita'. Debbono comunque essere visitati i colli le cui indicazioni identificative e le cui caratteristiche contrastino significativamente con la documentazione in possesso della dogana ed in tutti gli altri casi di documentazione carente o insufficiente. 3. Nei casi di merce presentata alla rinfusa l'obbligo si considera assolto sottoponendo a visita una quantita' di merce che possa considerarsi rappresentativa della partita, tenuto conto delle modalita' si stivaggio e di condizionamento, della qualita' della merce stessa e di ogni altro elemento rilevante ai fini della regolarita' dell'accertamento tributario. La quantita' di merce alla rinfusa da sottoporre a visita non puo' essere inferiore all'1% della quantita' totale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti alle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973. - La legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989. - Il D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e di controllo, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1990. Si riporta il testo del relativo art. 8: "Art. 8 (Accettazione e controllo della dichiarazione. Visita delle merci. Bolletta doganale). - 1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. Sulla base alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione della relative cauzioni. 2. Con la modalita' di cui al comma 1 puo' essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreche' il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte. 3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti. 4. L'ufficio puo', altresi', procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico unico con l'osservanza della modalita' di cui all'art. 61 del testo delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge e di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosita' fiscale e della casualita'. 6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo' essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla localita' di immissione in consumo o di produzione delle merci. 7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma 3 e la visita fiscale delle merci sono eseguite da funzionari diversi. 8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma 4 non comporta responsabilita' del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5. 9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, puo' rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogno collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento. 10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo. 11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, quest'ultime, si considerano conformi al dichiarato. 12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreche' il risultato parziale sia conforme al dichiarato. 13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione. 14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8, quarto comma, del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota alle premesse.