IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374,  concernente
il  riordinamento  degli  istituti  doganali  e  la  revisione  delle
procedure di accertamento e controllo; 
  Ritenuto di  dare  attuazione  all'art.  23  del  suddetto  decreto
legislativo n. 374 del 1990, prevedendo semplificazioni per l'entrata
delle merci nel territorio nazionale; 
  Ritenuta altresi' la necessita' di stabilire  le  condizioni  e  le
modalita' per la prestazione delle cauzioni a  garanzia  dei  diritti
che si rendessero eventualmente esigibili; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 febbraio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota prot. n. 2246 del 22 ottobre 1993; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
               Semplificazione all'arrivo delle merci 
  1. Le merci estere soggette a formalita' doganali  in  entrata  nel
territorio doganale dello Stato possono essere inoltrate  all'ufficio
doganale della localita' di destinazione, o  ad  uno  dei  centri  di
raccolta di cui all'art.  127  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero ad uno  dei  soggetti
autorizzati  alle  procedure  semplificate  di  accertamento  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo  8  novembre  1990,  n.  374,
sulla base del documento di trasporto internazionale di scorta, senza
che occorra espletare gli adempimenti e le formalita' connessi con la
destinazione doganale di transito  o  di  spedizione  da  una  dogana
all'altra, comprese le formalita' di confine  e  quelle  inerenti  al
riscontro di cui all'art. 21 del predetto testo unico. 
  2. La dogana di entrata e' tenuta ad effettuare il controllo  della
merce nelle ipotesi  previste  dall'art.  8,  comma  5,  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374, oltre che  in  caso  di  fondato
sospetto di abusi o di irregolarita'. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            -  Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,   e'   stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973. 
            - Il D.Lgs. 8  novembre  1990,  n.  374,  concernente  il
          riordinamento degli istituti doganali e la revisione  delle
          procedure di accertamento e controllo e'  stato  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  291
          del 14 dicembre 1990. Si trascrive il  testo  del  relativo
          art. 23: 
            "Art. 23. (Semplificazioni per l'entrata delle merci  nel
          territorio nazionale). - 1. Il Ministro delle finanze  puo'
          consentire che,  all'entrata  nel  territorio  doganale  di
          merci scortate da documento  di  trasporto  internazionale,
          siano omessi adempimenti e formalita' di confine,  compresi
          quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione
          che  le  merci  siano  direttamente  inoltrate  all'ufficio
          doganale  della  localita'  di  destinazione  indicata  nel
          documento o ad uno dei centri di raccolta di  cui  all'art.
          27  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e  che  sia  stata
          prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei  diritti
          che si rendessero eventualmente esigibili. 
            2. Le condizioni e le modalita' per la prestazione  della
          cauzione, che potra' anche  assumere  carattere  globale  a
          garanzia   di   piu'   operazioni,   sono   stabilite   con
          provvedimento del Ministro delle finanze". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilische che gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 127 del  D.P.R.  n.  43/1973,  come
          modificato  dal  D.P.R.  8  maggio  1985,  n.  254,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che
          devono  formare  oggetto  di  operazioni  doganali).  -  Il
          Ministro per le finanze puo' autorizzare  enti  pubblici  e
          privati ad istituire e  gestire  in  localita'  interne  di
          notevole importanza  ai  fini  dei  traffici  con  l'estero
          speciali centri di raccolta  e  smistamento  di  merci  che
          devono formare oggetto di operazioni doganali. 
             Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso
          Ministro  ha  facolta'  di  consentire  che,  qualora   sia
          possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi
          fiscali, per i  trasporti  in  entrata  diretti  ai  centri
          predetti e per quelli in uscita provenienti da tali  centri
          si prescinda,  all'atto  dell'attraversamento  della  linea
          doganale,  dagli  adempimenti  e  formalita'  doganali   di
          confine, compresi quelli di  competenza  della  guardia  di
          finanza,  e  che  tali  adempimenti  e   formalita'   siano
          espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i
          centri medesimi. 
            Senza  pregiudizio  delle  finalita'  di  concentrare   i
          controlli nei luoghi di partenza o  di  destinazione  delle
          merci, in attesa  della  nuova  disciplina  organica  della
          materia,   nelle   localita'   che   presentano   oggettive
          difficolta'   per   la    scorrevolezza    dei    trasporti
          internazionali su strada le autorizzazioni di  cui  ai  due
          commi precedenti possono essere concesse agli autoporti  di
          confine per i quali sussistono le condizioni stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il  31
          dicembre 1985". 
             - Il testo dell'art. 12 del D.Lgs.  n.  374/1990  e'  il
          seguente: 
             "Art. 12. (Procedure semplificate  di  accertamento  per
          merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati). - 1. 
          Le imprese industriali,  commerciali  ed  agricole  la  cui
          attivita'  e'  alimentata  da  frequenti  arrivi  di  merci
          dall'estero possono essere autorizzate a prescindere  dalla
          presentazione delle merci stesse all'ufficio  doganale  del
          luogo di destinazione ed a disporne  subito  dopo  l'arrivo
          secondo la destinazione doganale  prefissata  a  norma  del
          comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura
          ritenuta congrua dal ricevitore doganale,  a  garanzia  del
          pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime. 
             2.   L'amministrazione   puo'   rifiutare   o   revocare
          l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano
          venute meno  le  condizioni  prescritte  per  il  rilascio,
          ovvero quando ritenga che vi sia  pericolo  o  sospetto  di
          abusi.  Puo'   altresi'   escludere   dalla   facilitazione
          determinate merci per  motivi  di  tutela  degli  interessi
          fiscali    o    di    carattere    economico,    sanitario,
          fitopatologico, militare o di  pubblica  sicurezza,  ovvero
          puo' prescrivere per determinate  merci  la  osservanza  di
          particolari cautele. 
             3. L'autorizzazione  non  esime  l'impresa  dal  munirsi
          delle  autorizzazioni  o  licenze   prescritte   da   altre
          disposizioni. 
             4. L'autorizzazione puo' essere  rilasciata  per  una  o
          piu' delle seguenti  destinazioni  doganali,  da  indicarsi
          espressamente nel provvedimento: 
               a) importazione definitiva; 
               b) importazione temporanea; 
               c) introduzione in magazzino doganale; 
               d) reimportazione. 
             5.  L'autorizzazione  per  l'introduzione  in  magazzino
          doganale privato comporta per il magazzino la  soppressione
          dell'obbligo della  chiusura  con  due  differenti  chiavi,
          qualora tale obbligo sia stato prescritto  in  applicazione
          dell'art.  159,  terzo  comma,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
          43. 
             6.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   sono
          applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione
          internazionale,  dei  magazzini  generali  e  degli   altri
          soggetti che procedono frequentemente, in nome e per  conto
          delle imprese di cui al  comma  1,  alla  effettuazione  di
          operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio  della
          loro attivita'  professionale  detengano  o  presentino  in
          dogana le merci di proprieta' di tali imprese  e  siano  in
          possesso dei  requisiti  di  affidabilita'  e  degli  altri
          requisiti che saranno stabiliti con il decreto  di  cui  al
          comma 9 dell'art. 13; lo  stesso  decreto  dovra'  altresi'
          prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi  di  arrivo
          delle  merci  all'uopo   autorizzati,   che   siano   nella
          disponibilita' dei beneficiari. Nelle  operazioni  doganali
          compiute ai sensi del presente comma  i  beneficiari  delle
          procedure semplificate sono solidalmente  responsabili  con
          il proprietario agli effetti tributari e valutari". 
             -  Il  testo  dell'art.  21  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
          43, come modificato dall'art. 1 della legge 7  marzo  1985,
          n. 77, e' il seguente: 
             "Art. 21. (Servizio  di  riscontro).  -  Ai  valichi  di
          confine,  ai  varchi  dei  territori  extradoganali  e  dei
          recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e  dei
          depositi  franchi  i  militari  della  guardia  di  finanza
          procedono al riscontro sommario  ed  esterno  dei  colli  e
          delle merci alla rinfusa, allo  scopo  di  controllarne  la
          corrispondenza  rispetto  ai  documenti  doganali  che   li
          scortano e di provvedere agli altri  adempimenti  demandati
          ai  militari  stessi  dalle  disposizioni  in  vigore.   Il
          servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle
          merci oggetto di operazioni doganali,  negli  altri  luoghi
          ove si compiono tali operazioni,  a  bordo  delle  navi  in
          sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di  approdo
          marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine  e  dei
          canali interni, a bordo degli  aeromobili  in  sosta  negli
          aeroporti,  nonche'  presso  le  stazioni  ferroviarie   di
          confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti
          di approdo e negli scali aeroportuali  durante  il  carico,
          l'imbarco o il trasbordo delle  merci  su  treni,  navi  ed
          aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco  da  detti
          mezzi di trasporto. 
             I  militari  addetti  al  servizio  di  riscontro  hanno
          facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro,  ovvero
          di limitarlo ad una parte soltanto del  carico;  essi  sono
          tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso  quando  ne
          siano  espressamente  richiesti   dal   capo   dell'ufficio
          doganale o dai funzionari addetti alle visite di  controllo
          ovvero dai superiori gerarchici del Corpo. 
             Se non emergono discordanze o, comunque, non  sussistono
          fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia
          di finanza appongono  sui  documenti  doganali,  quando  e'
          prescritta, l'attestazione di riscontro; in  caso  diverso,
          inoltrano  immediatamente  motivata   richiesta   al   capo
          dell'ufficio doganale od a chi per esso, affinche' in  loro
          presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 
             Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi
          della facolta' di cui al secondo  comma,  non  eseguano  il
          riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione
          sul documento doganale  nei  casi  in  cui  sia  prescritta
          l'attestazione  di  riscontro.  La   predetta   annotazione
          sostituisce  a  tutti   gli   effetti   l'attestazione   di
          riscontro. 
            Gli  adempimenti  previsti  dai  commi  precedenti  e  le
          relative annotazioni nel registro di riscontro non  vengono
          effettuati presso gli uffici di  passaggio  quali  definiti
          dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal  Consiglio  dei
          Ministri delle  Comunita'  europee  il  13  dicembre  1976,
          nell'articolo 11, lettera d),  limitatamente  ai  trasporti
          vincolati al regime di  transito  comunitario.  Tuttavia  i
          militari della Guardia di  finanza,  quando  nell'esercizio
          del  servizio  di  vigilanza  hanno  fondato  sospetto   di
          irregolarita', inoltrano immediatamente motivata  richiesta
          al capo dell'ufficio doganale o a chi per  esso,  affinche'
          in loro presenza  la  merce  sia  sottoposta  a  visita  di
          controllo". 
             - Il testo dell'intero art. 8 del D.Lgs. n. 374/1990  e'
          il seguente: 
             "Art. 8 (Accettazione e controllo  della  dichiarazione.
          Visita  delle  merci.   Bolletta   doganale).   -   1.   La
          dichiarazione  presentata  all'ufficio  doganale,   qualora
          redatta conformemente a quanto previsto nei  commi  1  e  2
          dell'art. 4,  viene  accettata  ed  iscritta  nel  registro
          corrispondente  alla   destinazione   doganale   richiesta,
          munendola del numero e della data  di  registrazione;  tale
          registrazione da' al documento valore di bolletta doganale. 
          Sulla base degli  elementi  dichiarati  l'ufficio  provvede
          alla riscossione dei diritti  ovvero  all'assunzione  delle
          relative cauzioni. 
             2. Con le modalita'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5,
          sempreche' il capo  dell'ufficio  doganale  abbia  ritenuto
          fondati i motivi addotti dalla parte. 
             3. Successivamente  l'ufficio  procede  all'esame  della
          dichiarazione presentata e della  relativa  documentazione,
          allo scopo di  accertare  la  qualita',  la  quantita',  il
          valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento
          occorrente  per  l'applicazione  della  tariffa  e  per  la
          liquidazione dei diritti. 
             4.  L'ufficio  puo',  altresi',   procedere,   ai   fini
          dell'accertamento, alla  visita  totale  o  parziale  delle
          merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi  ed
          all'esame tecnico con l'osservanza della modalita'  di  cui
          all'art. 61 del testo unico delle disposizioni  legislative
          in materia doganale, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
             5. La  visita  totale  o  parziale  deve  essere  sempre
          eseguita quando sia prescritta  da  norme  di  legge  o  di
          regolamento, da disposizioni  ministeriali  e  nei  casi  e
          secondo i programmi ed i criteri selettivi,  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle  finanze,  ivi  compresi  quelli
          della pericolosita' fiscale e della causalita'. 
             6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo' essere
          incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto
          per l'espletamento delle formalita' doganali con  l'ufficio
          territorialmente competente sulla localita'  di  immissione
          in consumo o di produzione delle merci. 
             7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma 3
          e la visita fisica delle merci sono eseguite da  funzionari
          diversi. 
             8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma 4
          non comporta responsabilita'  del  funzionario  incaricato,
          salvo i casi di dolo, di colpa grave o di  inosservanza  di
          legge, di regolamenti o delle  prescrizioni  amministrative
          di cui al comma 5. 
             9. Il dichiarante, qualora l'ufficio  non  ne  esiga  la
          presenza, puo' rinunciare  al  diritto  di  assistere  alla
          visita delle merci, da  effettuarsi  nei  luoghi  designati
          dall'ufficio o  negli  altri  luoghi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare
          direttamente o a mezzo di altre persone da lui  incaricate,
          di gradimento dell'amministrazione,  ed  a  proprie  spese,
          ogni  collaborazione  per  l'espletamento  delle   relative
          operazioni  ed  a  curare  l'apertura  dei  colli   ed   il
          successivo ricondizionamento. 
             10. I risultati dei  predetti  controlli  devono  essere
          annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve
          essere firmata dal funzionario che ha eseguito il  relativo
          controllo. 
             11. Quando  l'ufficio  non  procede  alla  visita  delle
          merci, queste ultime si considerano conformi al dichiarato. 
             12. I risultati  della  verifica  parziale  sono  estesi
          all'insieme  delle  merci   che   formano   oggetto   della
          dichiarazione,  sempreche'  il   risultato   parziale   sia
          conforme al dichiarato. 
             13. Se il dichiarante  non  provvede  al  pagamento  dei
          diritti dovuti in base alla dichiarazione o non  presta  la
          cauzione  a  garanzia  dei  diritti  medesimi,  ovvero  non
          ottempera all'invito  di  presenziare  e  collaborare  alle
          operazioni di  controllo,  l'ufficio,  decorsi  inutilmente
          otto giorni dall'accettazione della dichiarazione,  procede
          all'accertamento; in tal  caso,  l'eventuale  visita  delle
          merci  viene  eseguita  alla  presenza  di  due   testimoni
          estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le
          operazioni di visita ed il relativo  risultato  sono  fatti
          constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai
          rappresentanti   dell'amministrazione   doganale   e    dai
          testimoni, viene allegato alla dichiarazione. 
             14. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  13  non  si  rende
          esperibile  il  rimedio  dell'impugnativa  previsto   dagli
          articoli 65 e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43".