IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce  al  Ministro
della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', la potesta'
di consentire con proprio decreto la produzione ed  il  commercio  di
sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti
prescrivendo, del pari,  anche  le  indicazioni  che  debbono  essere
riportate sul prodotto finito; 
  Visto  il  proprio  decreto  11  ottobre  1984,  concernente  norme
igienico-sanitarie   relative   al   confezionamento   in   atmosfera
controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro  miscele,
di taluni prodotti alimentari; 
  Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente  norme
igienico-sanitarie   relative   al   confezionamento   in   atmosfera
modificata delle carni fresche refrigerate; 
  Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione  di  atmosfere
modificate  inviate  al  Ministero  della  sanita'  da  parte   della
Federalimentare in data 9 aprile  1987,  della  Cirio,  Bertolli,  De
Rica, in data 1 agosto 1988, della E.A.C. in  data  19  luglio  1990,
della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e  della  Era  in  data  8
aprile  1992,  nonche'  quella  di  autorizzazione   di   particolari
atmosfere modificate inviata dalla impresa General  Gas  in  data  10
luglio 1990; 
  Visto il decreto  ministeriale  21  marzo  1973  e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  la  disciplina  igienica
degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a  contatto
con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; 
  Visto il decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  relativo
all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
227, relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE
che fissa i  requisiti  alla  produzione  ed  agli  scambi  di  carni
macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore  a  cento  grammi  e
delle preparazioni di carni; 
  Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro
miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, e' utile per
assicurare una migliore e piu' duratura conservazione di  particolari
prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo
della microflora ed e', per questo motivo, diffuso in  diversi  Stati
membri della CEE; 
  Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanita' in  data  12
marzo 1991 e  in  data  10  aprile  1992,  i  quali  sono  favorevoli
all'utilizzazione di atmosfere modificate  costituite  da  azoto,  da
anidride carbonica e da  loro  miscele  per  tutte  le  tipologie  di
alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per  i  formaggi
molli  e  contrari,  in   assenza   di   ulteriore   evidenza,   alla
utilizzazione della miscela formata da  anidride  carbonica  e  alcol
etilico; 
  Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo
nei  casi  in  cui  le  conoscenze  gia'  disponibili  sono  tali  da
dimostrare l'utilita' tecnologica e la sicurezza sanitaria; 
  Ritenuto,  altresi',  di  adottare   specifici   criteri   per   la
presentazione e l'esame  di  future  istanze  relative  ad  atmosfere
modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio   superiore   di   sanita'   reso
nell'adunanza del 25 maggio 1992; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 29 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione alla  Commissione  delle  Comunita'  europee
effettuata in data 13  luglio  1992  ai  sensi  della  direttiva  del
Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE; 
  Vista l'ulteriore comunicazione alla  Commissione  delle  Comunita'
europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi  dell'art.  16
della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell'art.  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  confezionamento   in
atmosfera  modificata  delle   sostanze   alimentari   destinate   al
consumatore finale, nonche' ai ristoranti, agli ospedali, alle  mense
e ad altri servizi similari. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 7 della legge n. 283/1962 cosi' recita:
             "Il  Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito
          il Consiglio  superiore  di  sanita',  puo'  consentire  la
          produzione  ed  il  commercio,  di  sostanze  alimentari  e
          bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o  sottrazioni   o
          speciali   trattamenti  ivi  compreso  l'impiego  di  raggi
          ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,  ormoni,
          prescrivendo,  del  pari,  anche le indicazioni che debbono
          essere riportate sul prodotto finito".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.