IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio  del  21  dicembre
1993; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle
imprese di pesca per l'anno 1994, secondo quanto disposto dal  citato
regolamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri del tesoro  e  del  bilancio  e  della  programmazione
economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di  52  miliardi  per  il
1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati  ad
apposito capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali, ai  fini  dell'applicazione
del regolamento CEE n. 3699/93 nell'anno 1994, in  materia  di  fermo
biologico della pesca. 
  2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,  con
proprio decreto, determina le modalita' tecniche  per  l'applicazione
del regolamento di  cui  al  comma  1  e  per  la  distribuzione  dei
contributi. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.