IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle imprese di pesca per l'anno 1994, secondo quanto disposto dal citato regolamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca. 2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalita' tecniche per l'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.