IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio di Stato,  espressosi  nell'adunanza  generale
del 28 ottobre 1993;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, resa
con nota del 24 novembre 1993, n. 5/16876;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
  Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo,  relativamente  ai  procedimenti  di  competenza  del
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dei
comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  che si concludono con provvedimenti finali
del Ministero stesso o con provvedimenti adottati di concerto tra  il
Ministro  del bilancio e altri Ministri, o con provvedimenti adottati
previo parere  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  (capo  I),  nonche'  ai procedimenti amministrativi che si
svolgono, a supporto dell'attivita' dei comitati di Ministri operanti
presso  il  Ministero  del  bilancio,  in  vista   dell'adozione   di
determinazioni da assumersi da parte dei comitati medesimi (capo II).
  2.   Le   norme  del  presente  regolamento  non  si  estendono  ai
procedimenti amministrativi  attinenti  alla  gestione  degli  affari
generali e del personale del Ministero, la cui disciplina costituisce
oggetto di separato regolamento.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi". Con gli articoli  2  e  4  della
          citata  legge  n.    241/1990  si  prevede che, ove non sia
          direttamente disposto  per  legge  o  per  regolamento,  le
          pubbliche  amministrazioni  sono  tenute a determinare, per
          ciascun tipo di procedimento,  rispettivamente  il  termine
          entro  il  quale  lo  stesso  deve  concludersi  e l'unita'
          amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro
          adempimento    procedimentale    e    dell'adozione     del
          provvedimento finale.  Se ne trascrive il testo:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza  ovvero  debba   essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.