IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio di Stato, espressosi nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, resa con nota del 24 novembre 1993, n. 5/16876; A D O T T A il seguente regolamento: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei comitati interministeriali operanti presso il Ministero stesso. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica che si concludono con provvedimenti finali del Ministero stesso o con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro del bilancio e altri Ministri, o con provvedimenti adottati previo parere del Ministro del bilancio e della programmazione economica (capo I), nonche' ai procedimenti amministrativi che si svolgono, a supporto dell'attivita' dei comitati di Ministri operanti presso il Ministero del bilancio, in vista dell'adozione di determinazioni da assumersi da parte dei comitati medesimi (capo II). 2. Le norme del presente regolamento non si estendono ai procedimenti amministrativi attinenti alla gestione degli affari generali e del personale del Ministero, la cui disciplina costituisce oggetto di separato regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unita' amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.