IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 1 ottobre 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Dichiarazioni temporaneamente sostitutive di fatti
                     stati e qualita' personali
  1. I soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti  di  persone
giuridiche,  che  presentino  all'amministrazione istanze tendenti ad
ottenere provvedimenti che presuppongono l'accertamento  o  l'assenza
di  stati,  fatti  o  qualita',  indicati  al comma 2, in luogo della
esibizione  della  prescritta  documentazione,  possono  rendere  una
dichiarazione  temporanea  sostitutiva, anche nel testo dell'istanza,
purche'  quest'ultima,  o  la  dichiarazione  separata,  rechino   la
sottoscrizione  autenticata  da  un  notaio,  cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
  2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, puo'  riguardare
i seguenti stati, fatti o qualita':
    a)  l'iscrizione  nel registro delle ditte tenuto dalle camere di
commercio;
    b) l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio  tenuto
dalle camere di commercio;
    c) la qualita' di legale rappresentante di societa' commerciali;
    d)  l'assenza,  sia  a  carico di imprenditori individuali che di
societa'  commerciali,  di  procedure  esecutive  concorsuali  o   di
procedure equivalenti secondo legislazioni straniere;
    e) l'assenza di condanne per determinati reati;
    f)  l'assenza  di  comunicazione di procedure dirette ad irrogare
misure di prevenzione della criminalita';
    g) l'assolvimento degli obblighi  contributivi,  assistenziali  e
previdenziali nascenti dalla qualita' di datore di lavoro;
    h) la regolare posizione rispetto ad obblighi tributari, nascenti
dalla legislazione italiana o da legislazioni straniere;
    i) lo stato di disoccupazione;
    l)  la  qualita'  di invalido e il tipo o grado o classe o natura
dell'invalidita', nonche' l'iscrizione negli elenchi degli invalidi.
  3. L'autenticazione  della  dichiarazione  o  della  domanda  viene
effettuata, a richiesta degli interessati, dal funzionario incaricato
di ricevere la documentazione.
  4.  Della facolta' indicata nei precedenti commi viene data notizia
al pubblico nei bandi o negli altri atti generali  che  prevedano  la
presentazione  di domande; ovvero nelle istruzioni sulle modalita' di
compilazione  delle  domande  dirette  all'istaurazione  delle  varie
pratiche,  che  l'amministrazione  diffonde o pone a disposizione del
pubblico mediante avvisi o stampati.
  5.  Gli  impiegati  che  ricevono  istanze  o  documenti presentati
direttamente all'amministrazione, quando rilevano che  l'istanza  non
e'   corredata   dalla   documentazione  necessaria,  oppure  che  la
dichiarazione sostitutiva prevista dai precedenti  commi  o  resa  ai
sensi  dell'art.  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, manca della
sottoscrizione  o  della  relativa   autenticazione,   avvertono   il
presentatore  della  irregolarita'  e  della  facolta'  prevista  dal
precedente comma 3.
  6. La documentazione relativa agli stati, fatti e qualita' indicati
nel comma 2, viene  richiesta  dall'amministrazione  all'interessato,
prima di emettere il provvedimento a lui favorevole.
  7.   L'invito  a  produrre  la  documentazione  e'  effettuato  per
iscritto,  individualmente  e  personalmente,  agli  interessati,   e
contiene l'assegnazione di un termine adeguato, in relazione ai tempi
normalmente  occorrenti  per  l'acquisizione,  al  luogo dove essa va
acquisita o alla residenza del soggetto onerato,  per  la  produzione
della  documentazione  stessa.  Nel caso di provvedimenti plurimi, il
termine e' uguale per tutti gli interessati, e tiene conto dei  tempi
massimi presumibilmente occorrenti.
  8.  L'invito  indicato nel comma precedente contiene l'avvertimento
che,  in  caso  di  inosservanza  anche  parziale,  il  provvedimento
favorevole all'interessato non potra', allo stato, essere emesso.
  9.  Quando  gli  interessati risiedano nel comune sede dell'ufficio
dove la documentazione deve essere presentata o nei comuni limitrofi,
l'amministrazione ha facolta'  di  avvertirli  che  la  decadenza  si
verifichera'  anche  nel  caso  che  la  documentazione, tardivamente
pervenuta, sia stata spedita per mezzo  del  servizio  postale  prima
della  scadenza  del  termine;  negli  altri  casi,  ha  facolta'  di
stabilire che si considerino  tempestivamente  prodotti  i  documenti
spediti  per mezzo del servizio postale entro un determinato termine,
anteriore a quello fissato per la presentazione dei documenti. Quando
l'amministrazione non si avvalga di tali  facolta',  i  documenti  si
considerano prodotti tempestivamente quando, entro il termine fissato
per la loro presentazione, siano stati spediti per mezzo del servizio
postale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La legge n. 15/1968 reca "Norme  sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme". Si riporta il testo dell'art. 3 della citata  legge
          n. 15/1968:
             "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I
          regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono
          per  quali  fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli
          indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta
          documentazione, una dichiarazione sostitutiva  sottoscritta
          dall'interessato  e  autenticata  con  le  modalita' di cui
          all'art. 20. In tali casi la normale  documentazione  sara'
          successivamente   esibita   dall'interessato   a  richiesta
          dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
          a lui favorevole.
             I  regolamenti  di  cui  al  primo  comma   stabiliscono
          altresi'  i  casi, le modalita' ed eventualmente il termine
          per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione
          irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche',  ove
          occorre,  per  la  rettifica  della  dichiarazione  la  cui
          irregolarita' attenga ad elementi non essenziali".
          Note alle premesse:
             - Per il testo dell'art. 3 della  legge  n.  15/1968  si
          veda in nota al titolo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisce  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possano dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stablisce  che  gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.