IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto l'articolo 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere della competente commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  del  parere  della
competente   commissione   del   Senato  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo  2  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in
data 6 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Presentazione della richiesta di risarcimento danni
  1.  La  richiesta  in  via amministrativa di risarcimento dei danni
conseguenti  all'espletamento  di  servizi  di  ordine  pubblico e ad
operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura
nel  cui  territorio  l'evento  dannoso si e' verificato o al comando
provinciale  dell'Arma  dei  carabinieri  territorialmente competente
quando l'evento dannoso si e' verificato in occasione dell'intervento
di militari dell'Arma dei carabinieri.
  2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorita' incompetente
a  riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette
a quella ritenuta competente.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
            7. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - L'articolo 14 del regio decreto  n.  2440/1923  e'  il
          seguente:
             "Art.  14. - Deve essere sentito il parere del Consiglio
          di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti
          a  prevenire  od  a  troncare   contestazioni   giudiziarie
          qualunque sia l'oggetto della controversia, quando cio' che
          l'amministrazione   da'   o  abbandona  sia  determinato  o
          determinabile in somma eccedente le lire 4.800.000.
             A formare la somma anzidetta concorrono  le  transazioni
          che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto
          o per l'esecuzione del medesimo contratto.
             Deve  essere  sentito il Consiglio di Stato anche per le
          transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non
          si uniformi per esse  all'avviso  espresso  dall'avvocatura
          erariale.
             - L'art. 7 del regio decreto n. 773/1931 e' il seguente:
             "Art.  7  (art.  6  T.U.  1926).  - Nessun indennizzo e'
          dovuto  per  i  provvedimenti  dell'autorita'  di  pubblica
          sicurezza  nell'esercizio delle facolta' ad essa attribuite
          dalla legge".